Penale

La misura di prevenzione decade se il Pm fa richiesta di convalida oltre le 48 ore dalla notifica all'interessato

Il rispetto complessivo del termine di 96 ore della decisione di convalida del Gip non supera l'illegittimità

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di Paola Rossi

Le misure di prevenzione limitative della libertà personale devono essere oggetto della richiesta della convalida del pubblico ministero entro 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, pena la caducazione della misura. A nulla vale- se considerato da solo - il rispetto dell'adozione dell'ordinanza di convalida del Gip entro il termine complessivo delle 96 ore dalla notificazione. Quindi decade la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza se il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di convalida superando il limite delle 48 ore.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35979/2021, ha così riaffermato la prevalenza dell'orientamento espresso dalle sezioni Unite con la sentenza "L'Ozio" in contrasto ad altre decisioni che sulle misure di prevenzione amministrative avevano ritenuto non operasse la doppia scansione temporale che impone il deposito della richiesta di convalida del Pm entro 48 ore dalla notifica all'interessato e la successiva adozione della decisione del Gip nel rispetto di altre 48 ore a partire dallo scadere del primo termine.

Di fatto la Cassazione con la decisione in esame ribadisce il principio di diritto che equipara la disciplina dell'ordine questorile di presentazione in questura a quella prevista per il fermo e l'arresto. Dice la Cassazione che per quanto si tratti di misura amministrativa non estremamente incisiva sulla libertà personale, a garanzia di un completo esercizio del diritto di difesa, va comunque applicata la medesima scansione delle due fasi dell'iter (richiesta di convalida e decisione di convalida) prevista per le misure pre-cautelari.

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