La moglie non restituisce al marito la caparra versata al preliminare d’acquisto della casa familiare
La Cassazione conferma che in assenza di prova di diversa pattuizione si tratta di liberalità per solidarietà tra coniugi
Il marito che versa l’acconto del prezzo al momento della conclusione preliminare per l’acquisto di un immobile destinato a casa familiare non può pretendere la restituzione della somma quando, intervenuta la crisi coniugale la coppia, si avvia alla separazione prsonale. Infatti, vista la destinazione del bene poi effettivamente acquistato, l’anticipo sul prezzo va attribuito a una liberalità fondata sulla solidarietà familiare. E non è possibile negare l’animus donandi una volta intervenuta la separazione. Né può il marito contestare la liberalità effettuata facendo rilevare che mancano tutti gli elementi della donazione e che il coniuge è tenuto alla restituzione di ciò che costituirebbe un indebito arricchimento. Infine, un contratto siffatto al momento del versamento dell’anticipo non può qualificarsi come stipulato a favore di terzo da nominare.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 34883/2023 - ha rigettato il ricorso del marito separando che con il suo anticipo sul prezzo di acquisto aveva contribuito alla conclusione della compravendita dell’appartamento di cui la moglie acquistava l’usufrutto dai propri genitori nudi proprietari che avevano assunto l’onere del pagamento dell’intero prezzo dell’appartamento destinato da subito a casa familiare. Tant’è vero che, fino alla crisi e alla seguente separazione, vi aveva abitato anche il ricorrente con moglie e figli.
Il marito negava davanti ai giudici la sussistenza di elementi che dimostrassero il suo animus donandi. Ma la sentenza impugnata non sosteneva che tra il ricorrente e la moglie e i suoceri, fosse intervenuta una donazione, con conseguente necessità di verificare gli elementi strutturali di questo contratto. Infatti, hanno individuato la giustificazione causale del versamento della caparra sul prezzo, della stipula del preliminare e - in base alla riserva di nomina - del consenso a far subentrare la moglie e i suoceri nel definitivo in un intento liberale di solidarietà familiare. Intento confermato dal fine iniziale di consentire l’acquisto della casa da destinare ad abitazione della sua famiglia.