Penale

La morte per il crollo del cavalcavia è omicidio stradale se dipende da incuria dei responsabili

L’inerenza dell’evento alla circolazione stradale non deriva solo dalla condotta degli utenti della strada ma anche dalla condotta di chi è tenuto a regolare la circolazione e a verificare o manutenere l’infrastruttura

di Paola Rossi

La sentenza n. 15456/2025 della Cassazione penale affronta il complesso tema delle cause e delle relative responsabilità in caso di crollo di un’infrastruttura stradale su cui transita una strada provinciale sovrastante una strada statale di proprietà dell’Anas.

La vicenda 
Il crollo nel caso era dovuto all’usura del manto stradale fessurato derivato dall’ammaloramento delle parti portanti del cavalcavia su cui transitavano, tramite autorizzazione provinciale errata, mezzi pesanti cui era prescritta solo la cautela di attraversare il ponte mantenendosi al centro della carreggiata con limiti di velocità che non imponevano la previsione di una scorta da parte della società proprietaria degli automezzi pesanti.

Al momento del primo allarme dato da un automobilista che rilevava la caduta di calcinacci dal ponte sulla strada statale sottostante intervenivano congiuntamente sul luogo la Polstrada e gli operatori della Provincia e dell’Anas.

L’Anas per prima provvedeva a chiudere il tratto della statale interessato dalla caduta dei calcinacci e avvertiva della circostanza la Polstrada che a sua volta sollecitava la Provincia a chiudere il corrispondente tratto della provinciale da cui avveniva la caduta di parti del ponte.

I dirigenti provinciali tenuti rispettivamente alla sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione sulla strada non provvedevano immediatamente alla chiusura ritenendo necessario un sopralluogo, pendente il quale il ponte crollava al passaggio di un pesante automezzo autorizzato illegittimamente a transitare sul ponte.

Da cui il vero nodo del riparto di responsabilità tra l’ente Anas e l’ente territoriale fondato anche preminentemente sull’accertamento del titolo proprietario dell’infrastruttura per accertare chi avesse la posizione di garanzia con conseguente rilevanza penale.

Risultava in effetti che con la vendita ad Anas della strada statale appartenente al demanio era stata apposta anche l’acquisizione del ponte, ma sottoposta alla condizione di fornire ad Anas piena cognizione del progetto del ponte e delle sue relative vicende nel tempo, ma soprattutto solo dopo che l’ente avesse provveduto alla messa in sicurezza dell’intero tratto stradale statale, ciò che comprendeva anche l’aumento dell’altezza libera al di sotto del ponte rispetto alla strada originariamente appartenente alla Provincia. Tale condizione risultava però non ancora avveratasi proprio sotto il profilo dell’altezza libera, anche se di fatto Anas si era più volte occupata, e a proprie spese, degli interventi di verifica e manutenzione dell’opera al fine di salvaguardare la sicurezza sul tratto stradale sottostante di cui era inconfutabilmente proprietaria. Questo comportamento uti dominus di Anas ha costituito - secondo la difesa dei responsabili della provincia - l’assenza di presupposto della propria responsabilità per la mancata manutenzione in quanto si era generato il legittimo affidamento dei dirigenti provinciali sul fatto che la gestione del ponte solcato dalla provinciale fosse in capo ad Anas.

La Cassazione risponde invece affermando che la cooperazione colposa dei dirigenti provinciali, al di là della piccola differenza gerarchica tra gli stessi, fosse fondata sulla causa scatenante l’evento cioè il transito autorizzato sul ponte a mezzi pesanti nonostante le segnalazioni di Anas sullo stato dell’infrastruttura. Cooperazione colposa che deriva dall’obbligo di diligenza di verificare le prescrizioni previste da un altro dirigente le cui competenze siano connesse alle proprie. Inoltre, rilevava come fondamentale nesso causale dell’evento il ritardato intervento di chiusura della provinciale anche questo sollecitato nell’imminenza della caduta di calcinacci da parte di Anas. Il coinvolgimento di soggetti con responsabilità sulla circolazione stradale consente di ascrivere il reato colposo come “stradale”. Nel crollo si erano determinati i fatti di un morto e di alcuni feriti.

La responsabilità di Anas viene elisa dalla mancanza di potere del responsabile della manutenzione dell’ente di sollecitare il chiarimento su chi fosse il reale proprietario del cavalcavia, Provincia o Anas.

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