La nomina del sostituto opposta dal cliente non giustifica il rinvio dell’udienza
Al fine di ottenere il rinvio dell’udienza fissata il difensore non può accampare l’impossibilità - a meno di comprovati motivi tecnico-professionali - di nominare un sostituto. Non può, inoltre, essere avanzato l’impedimento alla nomina sostenendo che l’assistito non acconsente alla sostituzione. Infatti, il consenso dell’assistito non è contemplato come presupposto legittimante la facoltà di nomina di un sostituto. Per cui, in caso il cliente sia contrario alla sostituzione questi non ha altra scelta che levare il mandato in precedenza conferito e procedere alla nomina di un nuovo difensore di fiducia.
Per tali ragioni la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 4782/2024 - ha respinto il ricorso contro il mancato rinvio dell’udienza come domandato senza successo al giudice di appello.
Inoltre, il difensore aveva chiesto il rinvio solo a due giorni dall’udienza fissata e quindi intempestivamente. Infatti, la legge impone l’immediata comunicazione al giudice, al quale si chiede di rinviare l’udienza, del concomitante impegno professionale, al fine di consentire la valutazione dell’imprescindibile necessità dell’avvocato di presidere personalmente a entrambi gli impegni rappresentati. Impossibilità che coincide con la dimostrata sussistenza del fine di svolgere una piena e valida difesa sotto il profilo della necessità tecnica di essere egli presente ai due passaggi processuali che concorrono nella stessa giornata.