Amministrativo

La nona ora. Problemi interpretativi per il canone dei mercati

Le discrasie e le incongruenze emergono in fase di predisposizione del piano tariffario per le occupazioni di aree mercatali di durata inferiore all'anno che, praticamente, risultano le ipotesi largamente più diffuse.

di Tommaso Ventre*


Non bastavano le criticità interpretative rappresentate dall'attrazione o meno alla sfera impositiva del nuovo prelievo per le occupazioni realizzate su aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dalla individuazione del soggetto passivo in caso di impianti pubblicitari ricadenti su strade provinciali ma in ambito del territorio comunale, dalla esatta attribuzione del gettito dei messaggi pubblicitari apposti sui veicoli ad uso pubblico (capolinea? partenza?), dalla quantificazione delle sanzioni da applicarsi sia in caso di omesso versamento che di occupazione o esposizione abusiva.

Quando è iniziata la concreta applicazione della norma da parte degli Enti e la frenetica rincorsa alla redazione dei regolamenti ed alla quadratura delle tariffe è arrivato un ulteriore nodo da districare.

A generare il grattacapo questa volta è la non felice redazione dei commi 842 e 843 del Nuovo Canone Mercati da istituirsi ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E nuovo lo è davvero dato che in passato il prelievo era ricompreso in Tosap o Cosap e dal momento che rappresenta un canone "speciale" applicato in deroga alle disposizioni previste dal comma 816 .

In particolare, le discrasie e le incongruenze emergono in fase di predisposizione del piano tariffario per le occupazioni di aree mercatali di durata inferiore all'anno che, praticamente, risultano le ipotesi largamente più diffuse.

La tariffa giornaliera
La tariffa che l'Ente è tenuto ad applicare, definita dal legislatore, nel caso specifico, impropriamente "giornaliera" è disciplinata dal comma 843 che prevede che gli importi, previsti dal precedente comma 842 e categorizzati per classe (abitanti) di appartenenza del Comune, sono: "da intendersi frazionate per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo." Ed ancora prima il comma 840 aveva premesso che il canone mercatale va applicato in base alla "durata" dell'occupazione.

Ora, pare non porsi in dubbio che, per occupazioni inferiori alle 9 ore su base giornaliera, l'individuazione della esatta tariffa oraria debba avvenire suddividendo per 9 la tariffa standard prevista per Legge (eventualmente ulteriormente aumentata sino ad un massimo del 25%) per poi moltiplicarla per le ore effettive. Diversamente opinando la tariffa standard diventerebbe inapplicata e quindi la legge sarebbe viziata da contraddittorietà.
Il problema della nona ora

Il problema, invero, si pone per il calcolo degli importi dovuti per occupazioni nell'arco del giorno ma di durata superiore alle 9 ore.
Infatti vi è da chiedersi se le 9 ore sono da intendersi quale limite massimo per cui moltiplicare la tariffa base oraria.

Una tesi parrebbe voler sostenere questa ipotesi ponendo in rilievo l'utilizzo del "fino ad un massimo di 9" utilizzato dal Legislatore.

Altra interpretazione, che fa leva invece sulla locuzione "in relazione all'orario effettivo" , sempre vergata dal Legislatore, sembra voler utilizzare il divisore delle 9 ore per le frazioni di tempo occupato inferiore alle 9 applicando però la tariffa oraria (risultante dalla divisione per 9) anche alle ore eccedenti le 9, e quindi valorizzando l'effettivo orario di occupazione.

In buona sostanza due tesi contrapposte si stanno misurando: una, quella che pone nelle 9 ore una sorta di limite fisso giornaliero, una sorta di forfait insomma, un'altra che, al contrario, puntando l'attenzione sul maggior sacrificio imposto alla collettività dalla durata prolungata dell'occupazione, estende il prelievo anche alle ore eccedenti.

Ora, se è pur vero che, forse, per questo Nuovo Canone pare valere il principio inverso che in non claris fit interpretatio, è questa seconda lettura, a parere di chi scrive, ad apparire più aderente alle pur scarne modalitàà applicative disseminate, o meglio nascoste, qua e là tra le pieghe, qualcuno direbbe piaghe, della norma istitutiva. La sottrazione dello spazio e dell'area pubblica viene ad essere compensata oggi non più con una tassa (TOSAP) o con un canone patrimoniale ma dai forti connotati tributari (COSAP) ma con un canone che, almeno nelle intenzioni del legislatore, sembrerebbe pù prossimo ad una sorta di corrispettivo contro-prestazionale da cui l'effettività della durata dell'occupazione (è sulla concessione/autorizzazione e quindi sulla gestione del territorio che viene, non a caso, posta particolare enfasi nell'articolato).

Un'ultima notazione depone poi a favore dell' estendibilità alle ore successive alla nona della tariffa oraria.

E' infatti lo stesso comma 843 che, una volta individuati i criteri applicativi della tariffa giornaliera, tende, non casualmente, a ribadire ed a precisare che, comunque, gli Enti possono prevedere, per i mercati, riduzioni fino all'azzeramento del canone (ed è questa una novità nel corpus normativo in argomento) nonché esenzioni. Come dire, per i Comuni ampio spazio alla potestà regolamentare ma solo in riduzione mentre per l'applicazione in aumento e per gli orari prevale la norma.

Sul tema non è da escludersi, vista la rilevanza, una qualche presa di posizione delle associazioni di categoria o dello stesso Mef, magari non ad horas...

a cura di *Tommaso Ventre, Avvocato, Professore aggregato di Governance dei tributi locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©