La notifica a chi è nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia
Responsabilità civile - Risarcimento danni per morte del congiunto iure hereditatis - Collaboratore di giustizia o testimone di giustizia - Programma di protezione - Notifica - Residenza risultante dai registri anagrafici - Legittimità - Rimessione in termini - Valutazione del giudice.
È legittima la notifica effettuata al collaboratore o testimone di giustizia presso la residenza risultante dai registri anagrafici con le forme degli articoli 139 del Cpc o 149 del Cpc, potendo il notificatario far valere con le forme processuali di rito la mancata conoscenza dell’atto allo stesso notificato a mezzo dell’addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, spettando al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Il notificante che abbia appreso dell’esistenza di un domicilio eletto dal collaboratore di giustizia o testimone ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, Dl n. 8/1991 può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo il notificatario far valere con le forme processuali di rito l’eventuale mancata conoscenza dell’atto allo stesso notificato a mezzo dell’addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione rilasciata dal Servizio centrale di protezione.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 21 dicembre 2018 n. 33208
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Notifica a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia - “Persone addette alla casa” - Agenti preposti alla protezione del collaboratore - Inclusione.
In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia “ex lege” n. 82 del 1991, per “persone addette alla casa”, a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'articolo 139 del Cpc, possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 3 maggio 2016 n. 8646
Civili - In genere - Luogo - Residenza anagrafica - Presunzione di coincidenza con quello dell'effettiva residenza - Persona sottoposta a speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Notifica al luogo di effettiva residenza - Necessità - Esclusione - Notificazione alla residenza anagrafica - Necessità - Notifica a richiesta del coniuge separato - Irrilevanza.
Sussiste una presunzione - salva prova contraria - di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di dimora effettiva del destinatario. L'istante, quindi, a meno che non conosca o sia in grado di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversa residenza effettiva del destinatario, è tenuto a provvedere alla notificazione nel luogo della residenza anagrafica di questo ultimo. Deriva da quanto precede, pertanto, che è valida la notifica alla residenza anagrafica del destinatario (presso un comando militare) di un atto processuale a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, a cura del competente servizio centrale di protezione, del ministero dell'Interno, e, pertanto, dimorante in un luogo da esso solo conosciuto. In una tale evenienza, infatti, l'elemento che fa - e non può che fare difetto (al fine di ritenere la nullità della notifica presso la residenza anagrafica anziché nel luogo di effettiva dimora) è proprio la conoscenza del luogo di effettiva residenza del destinatario dell'atto da notificare, tenuto segreto per ragioni di sicurezza. è irrilevante che il notificante (nella specie: coniuge della persona sottoposta a programma di protezione) sia a conoscenza della non coincidenza di quella che risulta essere la residenza anagrafica con il luogo di soggiorno del destinatario del piego, qualora lo stesso notificante non abbia, per ragioni di sicurezza, conoscenza di questo ultimo.
• Corte di cassazione, sezioni I civile, sentenza 19 novembre 2007 n. 23838