La pena ridotta in appello per i reati satellite abbassa l’aumento per la continuazione
Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva o altra aggravante si deve riverberare sull’intero trattamento sanzionatorio riducendo l’iniziale aumento stabilito in primo grado per il reato più grave
La riforma in appello che stabilisca l’elisione della recidiva o di altra aggravante a effetto speciale in seguito al riconoscimento di circostanze attenuanti del reato satellite deve operare rispetto alla condanna elevata in primo grado la corrispondente riduzione dell’aumento di pena applicato sul reato più grave a titolo di continuazione.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 23122/2025 - ha accolto il ricorso dell’imputato che lamentava l’illegittimità della decisione di appello per la mancata riduzione dell’aumento derivante dalla continuazione nonostante fosse stata ridotta la pena per uno dei reati satellite rispetto al quale aveva operato un giudizio di equivalenza tra attenuanti, recidiva e aggravante dell’uso della violenza. Il trattamento sanzionatorio a seguito della riconosciuta equivalenza non poteva mantenere, infatti, intatta la parte di pena comminata per il reato più grave a titolo di aumento per la continuazione tra reati.
A chiarimento della decisione di legittimità la Suprema Corte ha dettato anche uno specifico principio di diritto che così recita:”Il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la recidiva con altra aggravante ad effetto speciale operato nell’ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell’aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado ma rende necessario disporre la diminuzione dell’aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stato operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura in aumento ex art. 81 C.P. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza del mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo determina violazione del principio di cui all’art. 597, co 4, del C.P.P.”.