Civile

La procura al difensore per il giudizio di legittimità valida anche per quello di rinvio

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di Mario Finocchiaro

La procura rilasciata al difensore per il giudizio di legittimità è valida anche per quello di rinvio. Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 22890 del 2015.

Il principio di diritto - La procura rilasciata per il giudizio di cassazione che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio dinanzi alla Suprema corte al fine di impugnare e/o resistere alla impugnazione della sentenza n… della Corte di appello .. con i più ampi poteri di agire e di resistere in giudizio in qualsivoglia controversia comunque connessa e/o dipendente dalla soprannunziata sentenza n. .. conferisce al difensore lo ius postulandi non solo per il giudizio di legittimità, ma anche per il giudizio di rinvio. Il concetto di dipendenza pur se non in senso tecnico giuridico, bene si attaglia – infatti – al giudizio di rinvio, che costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado.

Un altro orientamento - In termini parzialmente diversi e, in particolare, per l'affermazione che poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito, Cassazione, sentenze 1° aprile 2010, n. 7983 e 6 ottobre 2004, n. 19937, ove la ulteriore precisazione che, al fine di ritenere valida la originaria procura rilasciata con riguardo al precedente giudizio di merito, resta assolutamente irrilevante la circostanza che la parte nel giudizio di legittimità sia stata assistita da altro difensore o sia rimasta contumace, atteso che il difensore nel giudizio di merito potrebbe non avere i requisiti per patrocinare in Cassazione e, in ogni caso, per farlo, avrebbe bisogno di una procura speciale, mentre la procura conferita in primo (o secondo) grado deve ritenersi sempre operativa nel giudizio di rinvio, indipendentemente dalle vicende relative alla difesa (o mancata difesa) della parte nel giudizio di legittimità.

Sempre nel senso che poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito, altresì, Cassazione, sentenza 29 marzo 2001, n. 4663.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 10 novembre 2015 n. 22890

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