La ricevuta di ritorno prova la consegna in caso di contumacia
Il ricorso è inammissibile se la parte appellata non si costituisce in giudizio e manca l’avviso di ricevimento che perfeziona la notifica dell’atto tramite servizio postale. La mancata produzione della ricevuta di ritorno, infatti, comporta l’inesistenza della notifica, perché non è possibile accertare la regolarità del contraddittorio processuale. Così si è espressa la Ctr Lombardia 3019/22/2017 (presidente Fabrizi, relatore Piombo).
La controversia
Una banca concede un affidamento a una società, dalla quale poi pretende il rientro. A fronte del suo inadempimento, richiede al tribunale un decreto ingiuntivo corrispondendo l’imposta di registro in misura fissa.
L’amministrazione liquida con avviso il pagamento della maggiore imposta di registro per oltre 75mila euro, conteggiata in misura proporzionale sull’intera somma dovuta in base al decreto ingiuntivo.
La banca si oppone davanti alla Ctp, sostenendo che l’avviso è illegittimo, perché va applicato il registro in misura fissa. Inoltre, secondo l’istituto, l’avviso non è motivato per assenza delle percentuali o delle aliquote utilizzate per la determinazione dell’imposta.
L’ufficio resiste, sottolineando che per le anticipazioni in conto corrente non vale il principio di alternatività Iva/registro. L’amministrazione afferma, poi, che l’atto è adeguatamente motivato, in quanto la percentuale prevista dalla norma è stata applicata sull’intero importo richiesto con il decreto ingiuntivo.
Il primo grado
La Ctp fa propria la tesi della contribuente e accoglie il ricorso, costringendo l’ufficio a proporre appello. Quest’ultimo, dopo averlo notificato alla banca, si costituisce in giudizio, depositando nel fascicolo processuale soltanto la ricevuta di accettazione della raccomandata, senza produrre la cartolina di ritorno.
L’appello
La banca appellata non si costituisce e la Ctr sancisce così l’inammissibilità dell’appello per i seguenti motivi:
• la notifica degli atti giudiziari attraverso il servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con l’avvenuta consegna del plico al destinatario (l’avviso di ricevimento richiesto dal Codice di procedura civile e dalla legge sulla notificazione degli atti a mezzo del servizio postale rappresenta il solo documento idoneo a provare la consegna e la sua data, come pure l’identità e idoneità della persona per mano della quale la notifica è stata eseguita);
• nel processo tributario, se la notifica degli atti giudiziari viene effettuata a mezzo del servizio postale, la mancata costituzione in giudizio della controparte, in assenza della produzione dell’avviso di ricevimento, comporta l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso in appello.
Senza avviso di ricevimento, infatti, se la parte non si è costituita, anche se è provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione, non è possibile accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio.