La riconvenzionale fa aumentare il compenso dell'avvocato
La domanda riconvenzionale se di valore eccedente a quella principale comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva
La riconvenzionale fa lievitare il compenso dell'avvocato. La domanda del convenuto infatti se è di valore eccedente rispetto a quella principale fa scattare lo scaglione superiore, in quanto allarga il thema decidendum imponendo al professionista una maggiore attività difensiva. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 6481/2021) accogliendo il ricorso di una Srl contro la sentenza d'appello che aveva liquidato in soli 6mila euro le spese del grado in favore del difensore antistatario.
La vicenda
La Corte d'appello aveva respinto il gravame, condannando da un lato l'istituto di credito al pagamento in favore della società di oltre 37mila euro (più interessi e maggior danno ex articolo 1224, 2° comma, c.c.), dall'altro, rigettando la domanda riconvenzionale della stessa banca diretta alla condanna della Srl, oltre che dei suoi fideiussori, al pagamento di oltre 260mila euro.
La società adisce quindi il Palazzaccio lamentando una liquidazione non congrua, avendo riguardo all'attività difensiva espletata, oltre che non rispettosa della tariffa professionale applicabile.
La riconvenzionale amplia il thema decidendum
Per gli Ermellini, la censura è fondata.
A norma dell'articolo 4, comma 1, Dm n. 55/2014, premettono, infatti, "il giudice tiene conto dei valori medi di ad alle tabelle allegate, ma ciò non significa che si delinei un vincolo alla determinazione secondo i detti valori, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione".
Detto questo, ai fini dell'individuazione dello scaglione di valore della causa, non rileva la somma accordata con la domanda principale. Difatti, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula, per certo, con la domanda principale dell'attore, ma, "se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore"; ciò perché "la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva".
Per cui, nella specie, doveva essere preso in considerazione lo scaglione di tariffa ricompreso tra euro 260.000,01 e euro 520.000,00.
Conta il valore della causa
Non rileva, poi, secondo i giudici di piazza Cavour, il fatto che nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro la liquidazione degli onorari a carico del soccombente debba effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata: nella fattispecie, infatti, è assorbente la considerazione per cui il valore della causa andava determinato con riferimento alla somma pretesa, in primo grado, con la domanda riconvenzionale che è stata integralmente rigettata e non accolta in appello.
Liquidazione inadeguata
In definitiva, anche volendo escludere il compenso per l'attività istruttoria e la maggiorazione per il patrocinio di più soggetti (in quanto per la prima i ricorrenti non allegano le voci di tabella violate e la seconda rientra nel potere discrezionale del giudice del merito), per la Cassazione, la somma liquidata risulta inferiore al limite tariffario riferito allo scaglione di riferimento e il provvedimento non contiene alcuna motivazione che dia conto di tale deroga. La sentenza va quindi cassata e la parola passa al giudice del rinvio.