Penale

La sanatoria della nullità a regime intermedio nel processo penale

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Nullità degli atti processuali – Inutilizzabilità delle intercettazioni – Nullità a regime intermedio – Non deducibilità per sanatoria a seguito di scelta di giudizio abbreviato
In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, perché sanata, in caso di scelta di giudizio abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale alla previa integrazione probatoria. Infatti, per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, la richiesta dell'adozione di un rito speciale (nella fattispecie appunto il giudizio abbreviato) opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'articolo 183 c.p.p.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2017 n. 21219

Giudizio abbreviato - Rito camerale - Omessa notifica dell'udienza al co-difensore - Nullità a regime intermedio - Sanatoria
Relativamente all'omessa citazione del difensore per il giudizio abbreviato, va fatta applicazione del principio secondo cui nel procedimento camerale l'omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del co-difensore ritualmente citato. E tale principio vale anche per il giudizio di primo grado e non solo per quello d'appello camerale essendosi affermato che l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio di primo grado a uno soltanto dei due difensori dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, attenendo non alla fase del giudizio bensì a quella degli atti preliminari, va eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2016 n. 26296

Nullità di ordine generale – Nullità a regime intermedio – Deducibilità - Collegio difensivo - Astensione del co-difensore - Omesso rinvio dell'udienza camerale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità - Limiti.
In tema di procedimento camerale in grado d'appello, la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso rinvio dell'udienza, in caso di dichiarata adesione, da parte uno dei due difensori dell'imputato, alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, è sanata qualora l'altro difensore, non aderente all'astensione, non sia comparso e non abbia, quindi, eccepito il predetto vizio prima della deliberazione della sentenza d'appello.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 28 luglio 2015, n. 32990

Nullità di ordine generale – Nullità e regime intermedio – Deducibilità - Udienza camerale ex articolo 263, comma quinto, c.p.p. - Avviso di udienza – Co.difensore dell'imputato - Omessa notificazione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze in caso di mancata comparizione in udienza di entrambi i difensori - Sanatoria - Possibilità - Ragioni.
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'articolo 263, comma 5, c.p.p. ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex articolo 179, c.p.p. bensì a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore ritualmente avvisato, anche se non compare all'udienza, formalmente è come se fosse presente).
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 3 luglio 2015 n. 28563

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