Penale

La scelta della sospensione è a rischio di inefficacia

di Fabio Basile

In tema di prescrizione la modifica di maggior impatto, e anche quella più contrastata, consiste indubbiamente nell’introduzione di una nuova causa di sospensione endoprocessuale. In base al nuovo articolo 159, comma 2 del Codice penale, in futuro il corso della prescrizione rimarrà, infatti, sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il successivo grado di giudizio – sia in appello che in Cassazione – per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Viene, quindi, espanso fino a tre anni il tempo complessivo della prescrizione nel caso in cui, intervenuta una sentenza di condanna, tale sentenza venga impugnata. Questa innovazione – di per sé apprezzabile perché finalmente introduce una causa di sospensione funzionale allo svolgimento del processo – rischia, però, di creare nuovi problemi. La sospensione di un anno e mezzo per il giudizio di impugnazione potrebbe risultare, infatti, troppo breve per processi particolarmente complessi (si pensi a certi appelli con riapertura dell’attività istruttoria), con conseguente permanere del pericolo di frustrazione, a seguito di prescrizione, dell’attività processuale fino a quel punto svolta, e, per contro, troppo lunga per processi di agevole trattazione, con conseguente vulnus all’esigenza di una ragionevole durata del processo.

Significativamente colpiti dalla riforma della prescrizione risultano, poi, taluni reati contro la pubblica amministrazione: per effetto del nuovo comma secondo dell’articolo 161 Codice penale, infatti, i termini di prescrizione delle varie ipotesi di corruzione, dell’induzione indebita a dare o promettere utilità e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potranno prolungarsi, in presenza di atti interruttivi, della metà. Il legislatore ha qui preso indubbiamente atto delle più recenti statistiche giudiziarie, le quali evidenziano che i reati contro la pubblica amministrazione sono quelli a più alto rischio di prescrizione. Il rimedio apprestato contro tale rischio, tuttavia, risulta, per un verso, solo parziale, giacché restano fuori altri reati contro la pubblica amministrazione, in primis la concussione, parimenti esposti ad una frequente prescrizione. Per altro verso, tale rimedio sembra destinato in molti casi al fallimento. La maturazione posticipata della prescrizione è, infatti, qui subordinata al compimento di atti interruttivi, ma il compimento di tali atti presuppone la già avvenuta acquisizione della notizia di reato, mentre il principale problema in relazione ai reati in parola è proprio la fisiologica emersione tardiva della notitia criminis.

Le altre modifiche sono, invece, di portata più circoscritta. La novella introduce alcuni aggiustamenti tecnici in relazione all’autorizzazione a procedere e al deferimento della questione ad altro giudice; aggiunge la previsione espressa della rogatoria all'estero tra le cause di sospensione e dell’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del Pm tra gli atti interruttivi della prescrizione. Essa, inoltre, per taluni reati commessi nei confronti dei minori (come ad esempio maltrattamenti e violenza sessuale) sposta in avanti il dies a quo della prescrizione, fissandolo alla data di compimento dei diciotto anni della vittima o, se l’azione penale è stata esercitata prima di tale data, al momento dell’acquisizione della notizia di reato. La riforma, infine, modifica il comma primo dell’articolo 161 in modo tale che, in futuro, mentre l’interruzione della prescrizione continuerà ad avere effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, la sospensione, invece, avrà effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo (quest'ultima pare essere l’unica innovazione in bonam partem della disciplina della prescrizione contenuta nella novella).

Complessivamente si tratta di una riforma che, limitandosi ad alcuni ritocchi e interpolazioni, darà solo una boccata d’ossigeno ad una disciplina stantia della prescrizione, senza intervenire in radice per curarne i mali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©