Civile

La scienza tecnico-ingegneristica a supporto della irrilevanza fiscale delle torri eoliche

La Suprema Corte ha difatti statuito che la rilevanza castale della torre eolica e la sua riconducibilità nell'alveo degli elementi funzionali esclusi dal computo del valore catastale di detti immobili, deve essere risolta, con un accertamento in fatto, che tenga conto dei pareri espressi dagli esperti della scienza tecnico-ingegneristica.

di Giovanni B. Calì e Beatrice Fimiani*


Alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla Suprema Corte sulla questione relativa alla rilevanza castale delle torri di sostegno degli impianti eolici, le valutazioni espresse dagli esperti del settore assumono un ruolo determinante e dirimente (Ord., n. 20726, n. 20727 e n. 20728, del 30 settembre 2020; Ord., n. 21460 n. 21461 n. 21462 del 6 ottobre 2020; Ord. n. 21286 n. 21287 n. 21288 del 5 ottobre 2020) (sul tema vedi precedente contributo "Per la Suprema Corte occorre un accertamento in fatto per stabile la rilevanza catastale delle torri eoliche").

Considerando che per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 (c.d. legge sugli imbullonati), a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita castale degli immobili censibili nelle categorie castali D è effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità ed utilità con esclusione dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», la Suprema Corte ha difatti statuito che la rilevanza castale della torre eolica e la sua riconducibilità nell'alveo degli elementi funzionali esclusi dal computo del valore catastale di detti immobili, deve essere risolta, con un accertamento in fatto, che tenga conto dei pareri espressi dagli esperti della scienza tecnico-ingegneristica.

Si tratta dunque di un caso in cui, sostanzialmente, sarà la scienza e non il giudice a dirimere i numerosi conteziosi in corso, instaurati al fine di contrastate la tesi erariale che assume invece nella torre un elemento costruttivo catastalmente rilevante.

Del resto, il giudice è un esperto del diritto ma non ha altre competenze specialistiche e può servirsi solo delle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115, 2° co., c.p.c.). Sovente accade che il giudice si trovi ad accertare o a valutare fatti che fuoriescono dalle nozioni di cultura media e dalla comune esperienza, in quanto presentano caratteristiche di tecnicismo o di scientificità tali che solo un esperto di quel particolare settore è in grado di fornire informazioni e valutazioni attendibili. In tali casi è il giudice a dover stabilire se egli stesso è in possesso delle conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ad accertare i fatti sottoposti al suo esame o se invece dovrà avvalersi dell'assistenza di un esperto.

Per le controversie in parola è stato invece il giudice di legittimità ad affermare, in principio, il necessario ed imprescindibile supporto della conoscenza scientifica del settore al fine di dirimere una questione che presuppone imprescindibilmente un accertamento di fatto.

Ebbene, gli esperti del settore hanno da subito smentito la tesi erariale evidenziando che la torre di sostegno dell'aereogeneratore deve ritenersi parte inscindibile dell'unicum impiantistico che caratterizza un'installazione eolica. In sintesi, è stato ampiamente corroborato, con autorevoli pareri tecnico-scientifici, che la torre rappresenta un elemento funzionale e strutturale essenziale, in mancanza del quale non si configura in alcun modo la possibilità di attuare la funzione per cui gli impianti stessi sono concepiti ossia la produzione di energia eolica.

La scienza ingegneristica ha peraltro anche evidenziato che la torre non è dotata, in alcun modo, di una propria autonomia funzionale né di alcun requisito di utilità rispetto a processi produttivi differenti, indipendentemente dagli aspetti di consistenza volumetrica e strutturale che la caratterizzano, ed anche in assenza dell'aerogeneratore su di essa installato.

In sostanza, in base a considerazioni che ben possono essere apprezzate anche da un soggetto non specificatamente addetto all'ambito tecnico-ingegneristico di riferimento, è stato dimostrato come la "torre" non può in assoluto assumere alcuna autonomia strutturale e funzionale – nemmeno architettonica – ovvero non può assumere alcuna utilità trasversale se non, in via esclusiva, nell'ambito dello specifico processo di produzione di energia da fonte eolica.

La scienza ha dunque fino ad ora fornito tutti gli elementi utili, oltre che necessari, ad accertare la funzionalità della torre eolica rispetto al processo produttivo e conseguentemente la sua riconducibilità nell'ambito della nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» che il legislatore – in forza della citata previsione di cui all'art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 (c.d. legge sugli imbullonati) – ha inteso espressamente escludere ai fini della determinazione della rendita degli immobili censibili nelle varie categorie catastali dei gruppi D e E.

Leggi anche: Per la Suprema Corte occorre un accertamento in fatto per stabilire la rilevanza catastale delle torri eoliche

* a cura del Dott. Giovanni B. Calì e dell' Avv. Beatrice Fimiani, Studio CMS

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