La semilibertà “surrogatoria” non presuppone i due terzi di pena espiata
Se la pena inflitta rientra nei limiti previsti per l’affidamento in prova e il titolo di condanna non è per uno dei reati di prima fascia la semilibertà va concessa senza limiti rispetto al periodo di espiazione
La semilibertà cosiddetta surrogatoria dell’affidamento in prova non prevede quale presupposto di ammissione al beneficio penitenziario che via sia stata una quota di pena già espiata.
La sentenza n. 27441/2024 della Cassazione penale ha perciò accolto il ricorso del condannato che riteneva inapplicabile alla sua domanda di ammissione alla semilibertà il requisito di una quota proporzionale di pena espiata. Infatti, ciò che rileva per la concessione della semilibertà ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 50 dell’Ordinamento penitenziario è che la pena inflitta rientri nel perimetro di concedibilità dell’affidamento in prova, ossia tre anni.
I giudici di merito secondo la Cassazione non hanno colto nel segno nell’applicare la citata disposizione che regola il beneficio della semilibertà quando l’affidamento in prova non possa essere concesso, ma la persona sia stata condannata per un reato diverso da quelli del comma 1 dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, reati cosiddetti di “prima fascia” e con una pena che ne consenta teoricamente l’affidamento in prova.
In effetti, il regime della semilibertà in generale si fonda sia sul tempo di concreta espiazione della pena inflitta sia sul tipo di reato per cui è stata comminata. E se ne distinguono cinque ipotesi.
Il range va dal caso in cui non è previsto alcun periodo minimo di reclusione già sofferta, se la pena è fino a 6 mesi, a quello in cui se è stata inflitta la pena dell’ergastolo l’ammissione al beneficio richiede che la pena già espiata ammonti almeno a 20 anni.
Negli altri casi, invece, il presupposto è che sia stata espiata almeno metà della condanna al carcere, che viene elevata a due terzi nel caso di reati contemplati dai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Ma esiste, appunto, una quinta ipotesi che è quella della semilibertà surrogatoria dell’affidamento in prova contemplata dal terzo periodo del comma 2 dell’articolo 50 dell’ordinamento penitenziario e che, come indica la Cassazione non richiede un periodo minimo di espiazione e risulta preclusa solo nel caso di reati di prima fascia, cioè quelli contemplati dal solo comma 1 dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario e non quelli di seconda e terza fascia contemplati dai commi 1-ter e 1-quater dello stesso articolo per i quali il tempo di pena espiata non rileva.