Penale

La sfida del black out su YouTube e il reato di istigazione al suicidio

Non sussistono i presupposti - né oggettivi né soggettivi - del reato di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p., manca il nesso di prevedibilità

di Mattia Miglio, Alberta Antonucci

La vicenda oggetto del presente decreto di archiviazione può essere così sintetizzata: dopo aver verosimilmente visionato ed emulato i contenuti di un video pubblicato su YouTube e dedicato ad evidenziare la pericolosità della c.d. "sfida del blackout" - ossia all'adozione volontaria di tecniche di soffocamento finalizzate a provocare transitoria perdita di coscienza a cui fa seguito uno stato di ebbrezza - un quattordicenne veniva trovato senza vita, soffocato da una corda legata a una traversa del letto a castello.

Dopo il sequestro della pagine internet visitata dal minore - e delle pagine aventi contenuti analoghi - la Procura della Repubblica riteneva di chiedere l'archiviazione del procedimento, non ritenendo sussistenti i presupposti - né oggettivi né soggettivi - del reato di istigazione al suicidio di cui all'art. 580 c.p.Come si può leggere, tale richiesta veniva accolta dal Giudice per le indagini preliminari, che disponeva l'archiviazione del procedimento penale.

Scorrendo le motivazioni del decreto , si può leggere che il G.I.P. precisa - in prima istanza - che la fattispecie di istigazione di reato prevede tre distinte condotte, ossia:

a. la determinazione di altri al suicidio, "vale a dire far sorgere in un individuo il proposito di suicidarsi, prima inesistente" (p. 2);

b. il rafforzamento dell'altrui proposito di suicidio, "ossia incentivare colui che ha già intenzione di suicidarsi al compimento dell'azione" (p. 2) oppure

c. "agevolarne l'esecuzione [...] nel senso di collaborare in maniera attiva o omissiva alla effettiva realizzazione dell'altrui proposito suicidario, attraverso un comportamento di ausilio consistente, ad esempio, nella messa a disposizione dei mezzi o nella rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del proposito di morte" (p. 2).

Orbene, nella vicenda che ci occupa, non sussiste né l'elemento soggettivo né l'elemento oggettivo.Per quanto concerne l'elemento soggettivo, non sussiste l'elemento doloso generico, da intendersi come la volontà "di far sorgere, rafforzare o agevolare il proposito suicidario nella indistinta platea degli utenti della rete internet, potenziali destinatari del video" (p. 3).

Segnatamente, sia il titolo che le immagini contenute nel video - oltre che le numerose espressioni inserite nella clip - non erano affatto finalizzate ad incentivare l'emulazione dei contenuti pubblicati: anzi, "con riferimento all'intero contenuto del clip, il (omissis) ribadiva altresì come nessuno dei "giochi" sperimentati dovesse essere sperimentato" (p. 3).

Parimenti, non sussistono i presupposti dell'art. 580 c.p. neppure sotto un profilo oggettivo, dal momento che - come si è fatto cenno - "l'elemento costitutivo del delitto di istigazione al suicidio [...] è - da un lato - che la volontà suicidaria sia stata effettivamente determinata/rafforzata/agevolata dall'agente e - dall'altro - che essa si sia tradotta in una concreta azione realizzativa" (p. 3).

Orbene, si legge in sentenza, "nel caso di specie tale volontà suicidaria non è mai esistita nel ragazzo: non è mai stata determinata né agevolata né rafforzata" (p. 3); l'intento del minore "era in buona sostanza non quello di privarsi della vita, ma di cimentarsi nella sfida del soffocamento per provare l'ebbrezza dello svenimento per pochi minuti" (p. 3).

Sotto altro profilo, i fatti oggetto del presente procedimento non possono neppure riqualificati nell'ipotesi di omicidio colposo, non essendo configurabile né alcun profilo colposo né alcun nesso eziologico tra le "eventuali condotte (anche omissive ed eventualmente qualificabili come negligenti imprudenti o imperite o inosservanti di leggi, regolamenti, ordini e discipline) e l'evento morte come si è concretamente verificato" (p. 3).

Infatti, da un lato, "chi ha formato il video" ha chiarito "la natura assolutamente rischiosa delle condotte descritte" (p. 3), senza contare che la clip stessa prevedesse "numerosi, espliciti avvertimenti sia verbali [...], sia sotto forma di immagini [...], proprio al fine di evidenziare, ammonire e rendere accorti gli utenti sulle conseguenze pregiudizievoli che verosimilmente avrebbe subito chi avesse provato a emulare i comportamenti riprodotti in quel video" (p. 3).

Al contempo, anche la gestione del video da parte di YouTube - i cui protocolli escludono un controllo preventivo sui contenuti caricati, pur riservandosi una disamina dei contenuti in caso di segnalazioni - conferma tali conclusioni; infatti, con riferimento alla clip qui in esame, gli elementi emersi avevano confermato che il video era stato pubblicato sul portale due anni prima della morte, aveva ricevuto poche segnalazioni di violazione delle norme della community - molte delle quali, peraltro, successive al tragico evento - e i contenuti ivi pubblicati avevano ricevuto commenti che segnalavano la pericolosità di quelle azioni e condannavano i ragazzi che si erano cimentati in quelle azioni.

Ne deriva pertanto che nella vicenda in esame "è possibile escludere con tranquillizzante certezza la sussistenza, in capo all'autore del video, di una colpa per omessa previsione dell'evento: in buona sostanza difetta la prova - che non potrebbe essere raggiunta nemmeno all'esito di un giudizio - un nesso di prevedibilità: non è possibile affermare che chi ha consentito la pubblicazione e la mancata rimozione di quel video, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere, dopo due anni dalla realizzazione e dalla divulgazione del video, la verificazione della tragica morte del giovane" (p. 4).

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