Penale

La sostituzione furtiva del microchip a un cane determina il riciclaggio

Il diverso microchip corrispondeva ad altro cane di altra razza

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di Giampaolo Piagnerelli

La sostituzione illecita del microchip a un cane determina il reato di riciclaggio perché attraverso questa pratica si tende a far perdere la conoscenza nonché la provenienza dell'animale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 9533/22. Già i giudici di merito avevano chiarito che nella fattispecie l'imputato, al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del cane, contraddistinto con un microchip sottratto al proprietario, aveva sostituito "la medaglietta elettronica" con altra corrispondente ad altro cane di altra razza: in questo modo l'imputato ha integrato il delitto di riciclaggio.

La precisazione della Corte. La Cassazione - in piena sintonia con i giudici di seconde cure -precisa che in ordine alla configurabilità del reato contestato va ricordato che il delitto di riciclaggio (ex articolo 648-bis del cp) è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma "da ogni altra operazione diretta a ostacolare l'identificazione" delittuosa del bene. Appare allora evidente - trattandosi di reato a forma libera - che correttamente è stato riconosciuto a carico del ricorrente il delitto di riciclaggio, dopo che i giudici di merito hanno debitamente ricostruito le modalità di sostituzione da parte del medesimo del microchip, che è senza dubbio elemento identificativo dell'animale e del suo proprietario, al fine di non rendere individuabile la provenienza delittuosa dell'animale. Ipotesi, invece, in cui non si ravvede reato è quella del cane smarrito che può essere fatta rientrare nel caso fortuito (articolo 647 del cp) dovendo tale ultima disposizione essere coordinata con l'articolo 925 del codice civile che prevede l'acquisto della proprietà dell'animale da parte di chi se ne sia impossessato, qualora l'animale non sia stato reclamato entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove esso si trova.

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