La truffa al Comune dei furbetti del cartellino non è per forza fonte di un rilevante danno d'immagine
Il nocumento economico subito dall'ente locale va invece sempre appurato ai fini anche dell'eventuale causa di non punibilità
Anche la truffa ai danni del Comune può essere scriminata dalla causa di non punibilità,riconosciuta per non abitualità della condotta e per la contemporanea ricorrenza dell'esiguità del danno arrecato, ossia - se ricorrono i due suddetti elementi, previsti come necessari dall'articolo 131bis del Codice penale - anche il reato di particolare tenuità commesso contro la Pa risulterà non punibile.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 14514/2023, ha perciò annullato con rinvio la statuizione dei giudici di merito che avevano respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità asserendo de plano che fosse di rilevante peso economico il danno d'immagine arrecato all'ente locale, truffato dai furbetti del cartellino con una singola condotta oggetto del processo. Invece, il danno nella sua entità modesta o meno andava accertato come di prassi per tutti gli altri reati al fine dell'applicazione del beneficio. Non scatta, infatti, alcuna eccezione solo perché la parte offesa si ritiene asseritamente così tanto esposta al pubblico da non poter subire un dannno (da discredito) di particolare tenuità.
Nel percorso argomentativo della sentenza di legittimità si afferma infatti che la particolare tenuità del fatto non può essere esclusa a priori solo perchè il reato è perpetrato contro la pubblica amministrazione, dando per scontato che il danno determinatosi sia sempre di rilevante peso economico.