Amministrativo

La tutela della privacy è recessiva se l'accesso difensivo è provato dai fascicoli telematici dei contenziosi

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenzan 10277/2022

di Pietro Alessio Palumbo

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Su queste basi il Consiglio di Stato con la sentenza 10277/2022 ha chiarito che quanto al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: riservatezza "semplice" - categoria in cui rientra anche la tutela ai dati finanziari ed economici - in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; riservatezza "rafforzata" nell'ambito della quale vanno annoverati i dati "sensibili" – ad esempio le origini razziali e le convinzioni politiche e religiose nonché le eventuali vicende giudiziarie – e i dati "super-sensibili" – ad esempio la salute e l'orientamento sessuale - rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà di indispensabilità e di parità di rango.

L'accesso ai documenti
Il massimo giudice amministrativo capitolino ha evidenziato che la funzione dell'accesso ai documenti dell'amministrazione pubblica trova la più compiuta definizione nel principio generale di accessibilità degli atti ad eccezione di quelli indicati come esclusi dalla normativa di riferimento. In altri termini deve essere garantito agli interessati richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. In particolare – ha ricordato il Consiglio di Stato - nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari o se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Codice Privacy e dalla normativa euro-unitaria di riferimento.

L'accesso difensivo
In relazione al cosidddetto "accesso difensivo" per quanto riguarda specificamente il profilo della valutazione che deve effettuare l'amministrazione in ordine alle istanze di accesso ai documenti e alla sussistenza di un certo collegamento tra gli atti e la documentazione richieste e le difese da articolare in un processo già pendente, deve trattarsi di interesse alla ostensione diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie. Deve sussistere un indubitabile "collegamento" tra gli atti richiesti e le difese da apprestare e la richiesta ostensiva deve essere adeguatamente e diffusamente motivata dalla parte istante con esclusione di generici riferimenti a non meglio precisate esigenze probatorie ovvero difensive; siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. Tutto ciò in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'indispensabile nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.

Il caso esaminato
Nella vicenda sottoposta all'esame del giudice amministrativo di palazzo Spada l'oggetto del giudizio era costituito dall'annullamento della determinazione di un ente pubblico recante il diniego all'istanza di accesso prodotta ai sensi e per gli effetti della disciplina tradizionale sulle richieste di ostensione di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Istanza che nella fattispecie era stata presentata da una società a responsabilità limitata con riferimento agli atti e ai provvedimenti che avevano riguardato la costruzione, l'ampliamento, l'apertura al pubblico e la certificazione di agibilità di uno centro commerciale. L'istanza di accesso presentata dalla ditta interessata risultava motivata in relazione, non solo al ruolo di affidataria di reparti commerciali in gestione, ma anche in ragione delle esigenze di tutela giurisdizionale nell'ambito di contenziosi civili pendenti. Contenziosi dei quali era stata fornita la prova attraverso l'allegazione dei fascicoli telematici dei relativi giudizi che risultavano pendenti dinanzi ai Tribunali competenti per le controversie.
Ebbene, applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso in esame, a giudizio del Consiglio di Stato appare evidente che: l'appellata aveva un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti richiesti giacché era titolare di taluni punti vendita all'interno della struttura commerciale in argomento; ma soprattutto era accertato che tra le parti sussisteva un contenzioso in sede civile in relazione agli immobili della struttura. Sussisteva pertanto una inequivocabile esigenza difensiva sottesa all'istanza di accesso agli atti in questione. Inoltre, come risultava dai contratti e dal fascicolo telematico allegati alla richiesta, l'istanza era stata motivata e documentata dalla parte interessata in maniera idonea e tutt'altro che generica. Infine, a ben vedere, le ragioni di privacy presentate dall'amministrazione coinvolta per motivare il diniego erano di rilevanza "semplice". Dal che l'interesse difensivo dell'istante andava considerato senz'altro prevalente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©