La vendita di un terreno potenzialmente edificabile genera una plusvalenza che sconta l'Irpef
Lo precisa l'ordinanza 2418/21 della Cassazione. Di parere contrario la Commissione tributaria provinciale di Gorizia con la sentenza n. 176/1/10
La vendita di un terreno con potenzialità edificatorie genera una plusvalenza tassabile ai fini Irpef. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 2418/21.
Venendo ai fatti la Ctr Friuli Venezia Giulia ha confermato la sentenza della Ctp Gorizia n. 176/1/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalle Entrate e con il quale era stata determinata ai sensi dell'articolo 41-bis del Dpr 600/1973 la plusvalenza conseguente alla compravendita di immobili siti nel comune di S. Daniele nel Friuli. Dall'operazione era scaturito un reddito soggetto a tassazione separata Irpef pari a 26mila euro. Secondo la Ctr, vista la completa inedificabilità, era del tutto illegittima la tassazione.
Secondo la Cassazione, invece, i terreni, pur non essendo edificabili, erano comunque destinati a parchi pubblici o privati da convenzione. E sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di Irpef, l'inclusione di un'area in una zona destinata da piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatorie senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione. Così la relativa cessione a titolo oneroso è idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile (ex articolo 81) ora articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/86.
In conclusione in tema di accertamento ai fini Irpef le aree destinate a opere di urbanizzazione per servizi di quartiere con particolare destinazione, fra l'altro a verde pubblico, sono da ritenersi edificabili, comportando in caso di cessione a titolo oneroso la determinazione di plusvalenze così come previsto dal Dpr 917/86.