La verifica della potestas iudicandi del collegio arbitrale
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - Casi di nullità - Clausola compromissoria - Nullità ex articolo 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Nozione - Portata - Poteri del giudice dell'impugnazione.
Qualora il lodo abbia pronunciato su una controversia in nessun modo riconducibile al compromesso o all'oggetto della clausola compromissoria viene meno la stessa investitura degli arbitri, sicchè è configurabile il vizio di cui all'articolo 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui il lodo è nullo non solo nell'ipotesi di sua inesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoria arbitrale, e tale vizio è rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie attraverso l'interpretazione delle espressioni in cui si coagula il consenso negoziale.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 8 ottobre 2014 n. 21215
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere - Verifica positiva della “potestas iudicandi” degli arbitri - Condizioni - Necessario coinvolgimento della “legitimatio ad causam” delle parti - Poteri del giudice dell'impugnazione - Fattispecie regolata dall'articolo 829 cod. proc. civ. ante riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006.
La positiva verifica dei poteri degli arbitri postula l'identità tra le parti del giudizio e quelle che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria, sicché l'accertamento della “legitimatio ad causam” di queste ultime coinvolge la stessa “potestas iudicandi” dei primi, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo ex articolo 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile d'ufficio nel giudizio d'impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua deduzione nel procedimento arbitrale, quando derivi da nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
• Corte di cassazione, sezione 1, sentenza 7 ottobre 2014 n. 21100
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere - Collegio arbitrale - Difetto di “potestas iudicandi” - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di impugnazione - Condizioni - Limiti.
Il difetto di “potestas iudicandi” del collegio arbitrale, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10729
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere - Collegio arbitrale - Difetto di “potestas iudicandi” - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
Il difetto di “potestas iudicandi” del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 2 maggio 2006 n. 10132
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere - Collegio arbitrale - Difetto di “potestas iudicandi” - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
A norma dell'articolo 829 cod. proc. civ., il difetto di “potestas iudicandi” del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi - e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile - l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale. (Nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto la conformità a tale principio di diritto della statuizione della Corte di appello che aveva qualificato come inammissibile il motivo di gravame, in quanto attinente ad un'ipotesi di nullità prevista dall'articolo 829 n. 2 cod. proc. civ. e mai dedotta nel giudizio arbitrale).
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 marzo 2006 n. 6425