Civile

La violazione della norma tributaria per 1,50 euro è sufficiente a far sospendere l'attività

L'ordinanza n. 26322/20 prevede che non ci sia un minimo non dichiarato

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di Giampaolo Piagnerelli

Il contribuente che abbia violato la norma tributaria per quattro volte con uno scostamento di 1,50 euro è tenuto a subire la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per la durata di 3 giorni consecutivi. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza 26322/20.

La vicenda. I Supremi giudici hanno precisato che la misura accessoria della chiusura è legata alla commissione di irregolarità che si devono compiere in giorni diversi. Gli Ermellini, poi, hanno richiamato la sentenza di appello secondo cui la Dre (Direzionale regionale delle entrate) al fine di legittimare la emissione del provvedimento di irrogazione di sanzione accessoria, ha emesso un unico atto sanzionatorio facendo richiamo quattro volte al medesimo unico verbale redatto dalla Gdf per asserite irregolarità costituite dal corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a mezzo Pos e che è risultato essere inferiore di complessivi 1,50 euro. Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che la sanzione accessoria "appare essere sproporzionata, afflittiva e vessatoria rispetto alla presunta irregolarità di mancato incasso di complessivi 1,50 euro".

I Supremi giudici non hanno condiviso quanto stabilito dai giudici di appello in funzione di quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 472/1997. La norma, infatti, presuppone il definitivo accertamento delle violazioni contestate e prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 25281/17). Ne consegue che ai fini dell'irrogazione della sanzione non assume alcun rilievo l'ammontare dei corrispettivi complessivamente non documentati.

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