Civile

Lavoratori stranieri in Italia: obbligazione contributiva

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Previdenza - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Impresa estera in Italia - Obbligo contributivo – Sussiste – Fondamento.
Nel caso di impiego di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano, seppur alle dipendenze di una società del loro paese, la pretesa contributiva, basata sull'applicazione del c.d. principio della territorialità, poggia sull'effettivo svolgimento da parte di questi lavoratori di attività lavorativa a favore del datore di lavoro italiano che ne riceve le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività senza che, a tal fine possa essere considerato equivalente il mero dato della richiesta di autorizzazione ex articolo 27, comma 1, lettera i), Decreto Legislativo n. 286 del 1998.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza, 21 febbraio 2020 n. 4625

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere impresa estera operante in Italia - Trasferimento temporaneo di dipendenti ex art. 27, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Obbligo contributivo - Sussistenza - Fondamento.
In caso di impresa estera, sussiste l'obbligo di contribuzione assicurativa per i lavoratori stranieri temporaneamente operanti in Italia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto detta norma ha l'esclusiva finalità di disciplinare l'ingresso di particolari tipi di lavoratori in territorio italiano senza incidere, neanche indirettamente, sul principio di territorialità dell'obbligo contributivo.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 16 marzo 2018 n. 6601

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Impresa estera operante in Italia - Impiego sul territorio di dipendente, cittadini dello stato di appartenenza dell'impresa - Obbligo contributivo - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In materia di contribuzione previdenziale, l'impresa straniera che operi in Italia è tenuta, in forza del principio della territorialità delle assicurazioni sociali, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori impiegati nel territorio, ancorché essi siano cittadini dello Stato di provenienza dell'impresa, salva solo l'esistenza di eventuali deroghe previste in accordi internazionali. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l'obbligo contributivo con riferimento ad appalto svolto da impresa della Bulgaria - all'epoca non appartenente alla Comunità Europea - con impiego in Italia di suoi dipendenti).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 marzo 2015 n. 4351

Occupazione di lavoratori stranieri distaccati in azienda nazionale - Obbligo contributivo a carico dell'azienda utilizzatrice - Sussistenza - Cittadinanza dei lavoratori - Irrilevanza - Convenzione con paese straniero - Esclusione dell'obbligo contributivo
Nel caso di impiego di lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, quest'ultima è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità ed esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio della territorialità delle assicurazioni sociali; salva l'ipotesi in cui un accordo tra lo Stato membro della Comunità europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio suddetto per effetto di una condizione di reciprocità.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 settembre 2012 n. 16244

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