Civile

Lavori in corso sulla sede stradale, i danni li pagano a metà Comune e ditta appaltatrice

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di Andrea Alberto Moramarco

La responsabilità per i danni subiti dall'utente a causa di lavori in corso sulla sede stradale grava sull'ente proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice dei lavori, in quanto sia l'ente titolare della strada che l'appaltatore ne conservano la custodia. Resta salva però l'azione di regresso che l'ente può esercitare nei confronti dell'appaltatore per la violazione degli obblighi di segnalazione imposti dalla legge o assunti dallo stesso appaltatore in base a specifica convenzione. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze 3983/2015.

La vicenda - L'incidente che ha dato luogo alla controversia si è verificato in corrispondenza di un dosso pedonale, con conformazione a scalino e oggetto di lavori in corso non ancora terminati, posto vicino all'ingresso di un esercizio commerciale. Dall'accertamento processuale dei fatti era emerso che il conducente incidentato guidava il suo motociclo a una velocità non consona allo stato dei luoghi e non rispettosa dei limiti indicati dai cartelli stradali, i quali segnalavano altresì la presenza del dosso. Tuttavia, l'avviso dei lavori in corso non era adeguatamente indicato e lo stesso dosso presentava una errata conformazione in quanto «rullato in senso perpendicolare rispetto al senso di marcia e non in verticale» con la conseguente formazione di uno spigolo.

Il conducente aveva citato in giudizio sia il Comune proprietario della strada, sia la ditta incaricata dei lavori chiedendo loro il risarcimento dei danni subiti per non aver eliso la situazione di pericolo; mentre il Comune accusava l'appaltatrice di non aver collocato a dovere l'apposita segnaletica e la società invece affermava di aver realizzato il dosso in conformità al progetto del Comune.

La decisione - Fermo restando il concorso di responsabilità del motociclista, fissato dal Tribunale al 50%, la questione rilevante riguarda l'affermazione delle responsabilità incombenti sull'ente locale e sulla ditta appaltatrice dei lavori, che per il giudice devono spartirsi la restante metà della responsabilità in parti eguali.

Ebbene, sostiene il Tribunale, va applicata la regola secondo la quale, in tema di danni determinati dall'esistenza di cantieri e lavori stradali, «se l'area del cantiere è stata completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore con conseguente divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area ne risponde esclusivamente l'appaltatore che ne è l'unico custode».

Se, invece, l'area risulta ancora adibita al traffico «la responsabilità per i danni subiti dall'utente a causa di lavori in corso su detta strada grava su entrambi i soggetti» in quanto «l'ente titolare della strada ne ha conservato la custodia sia pure insieme all'appaltatore utilizzando la strada ai fini della circolazione». Rimane salva, a ogni modo, l'azione di regresso che il Comune può esercitare contro la ditta appaltatrice, anche in considerazione della violazione degli obblighi di segnalazione imposti dalla legge o convenzionali per opere e cantieri.

Tribunale di Firenze - Sezione II civile - Sentenza 12 novembre 2015 n. 3983

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