Civile

Le fatture inesistenti della società non fondano una rettifica induttiva

Per la Cassazione irregolarità limitate non possono far supporre l’inattendibilità complessiva

di Antonio Iorio

Eventuali fatture soggettivamente inesistenti nella contabilità della società non legittimano le Entrate, in assenza di altri elementi, a eseguire una rettifica induttiva, a nulla rilevando che la violazione costituisca reato. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza 20149/2021.

L’agenzia delle Entrate constatava a una Srl acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti. In conseguenza di ciò, non si limitava a contestare, come normalmente avviene, l’Iva indebitamente detratta (nel caso la società acquirente non fosse stata in buona fede) ma effettuava una rettifica induttiva pretendendo maggiore Ires, Iva e Irap. Nel ricorso la Srl eccepiva che l’accertata inesistenza degli acquisti comportava al più il disconoscimento dei relativi costi e dell’Iva, ma non giustificava un accertamento induttivo

Sia la Ctp, sia la Ctr confermavano la legittimità della rettifica. In particolare, i giudici di appello rilevavano che l’avvenuta appostazione in contabilità di costi inesistenti - ammessa dal contribuente –, costituendo violazione penale, rappresentava un legittimo presupposto per ritenere inattendibile la contabilità e giustificare la rideterminazione del reddito in via induttiva

Nel ricorso per Cassazione, la Srl ribadiva l’assenza dei presupposti per la rettifica induttiva e che le fatture soggettivamente inesistenti avrebbero al massimo potuto comportare il disconoscimento della deducibilità del costo e della detrazione dell’Iva. Peraltro gli acquisti ritenuti fittizi rappresentavano circa lo 0,54% dei ricavi.

La Suprema corte ha accolto il ricorso rilevando, innanzitutto, che la metodologia induttiva può essere attivata solo ricorrendo precise condizioni caratterizzate da irregolarità estremamente gravi ed è in tali circostanze che i verificatori possono prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili. Nel caso specifico non vi era alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali, nei confronti della società, in assenza di ulteriori riscontri, potesse desumersi l’inattendibilità dell’intera contabilità, posto che le operazioni soggettivamente inesistenti erano avvenute con un solo fornitore e riguardavano importi bassissimi rispetto al volume dei ricavi.

Dalla pronuncia emerge il singolare comportamento dell’Agenzia che, al di là dell’infondatezza dei presupposti impositivi, pare anche ignorare le differenti contestazioni, in presenza delle medesime violazioni, effettuate dai verificatori in tutta Italia. Salvo ipotizzare che tutti gli altri uffici sbaglino.

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