Le massime sull’applicabilità dei contratto collettivi
Contratto collettivo - Disciplina - Lavoro subordinato - Applicabilità dei criteri di cui all'’art. 2070 cod. civ. - Esclusione - Criterio dell’adesione - Operatività - Limiti - Determinazione della giusta retribuzione.
Il I comma dell’art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che esplicitamente o implicitamente al contratto abbiamo prestato adesione. Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 dicembre 2014 n. 26742
Contratto collettivo - Disciplina - Lavoro subordinato - Applicabilità dei criteri di cui all’art. 2070 cod. civ. - Limiti - Determinazione della giusta retribuzione .
Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l’individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro di cui all’art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 della Costituzione rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 maggio 2008 n. 11372
Contratto collettivo - Disciplina - Lavoro subordinato - Applicabilità dei criteri di cui all’art. 2070 cod. civ. - Esclusione - Criterio dell’adesione - Operatività - Riferimento al contratto collettivo ex art. 2070 cod. civ. - Limiti - Determinazione della giusta retribuzione.
Il I comma dell’art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
• Corte di cassazione, sezione Unite, sentenza 26 marzo 1997 n. 2665
Contratto collettivo - Disciplina - Lavoro subordinato - Applicabilità dei criteri di cui all’art. 2070 cod. civ. Adesione delle parti ad associazioni sindacali di altra categoria - Influenza - Esclusione - Limiti - Conformità del criterio al disposto dell’ art.36 Costituzione.
Al fine dell’individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, l’appartenenza alla categoria professionale si determina, ai sensi dell’art. 2070 cod. civ., secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, senza che assuma rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all’attività medesima, atteso che le parti non possono - in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata - convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro. Il suddetto criterio, nell’utilizzare, ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, è coerente con i principi fissati dall’art. 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione - che costituisce il momento più qualificante del rapporto di lavoro -, alla natura oggettiva dell’attività svolta ed alle sue concrete caratteristiche.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 novembre 1995 n. 11554