Professione e Mercato

Le pronunce: gli orientamenti dei giudici

di Selene Pascasi

Valori medi

I parametri indicati nel decreto ministeriale 55/2014 costituiscono semplici criteri di orientamento per il giudice che - partendo dai valori medi - può sempre effettuare aumenti e diminuzioni del compenso professionale sulla base di determinate percentuali indicate nel Dm. Il magistrato deve quindi indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso solo se si sia scostato sensibilmente dai valori medi fissati nelle tabelle.
Cassazione, ordinanza 30351 del 18 dicembre 2017

Adeguata motivazione

Il giudice, muovendosi nella forbice consentita dalle tabelle fissate dal decreto ministeriale 55/2014, ossia tra la soglia minima e quella massima stabilita dai parametri forensi, non è vincolato a determinare il compenso che spetta al legale nella misura dei valori medi indicati: potrà sempre distaccarsene, purché offra un’adeguata motivazione delle ragioni che lo abbiano condotto ad abbracciare questa soluzione.
Cassazione, ordinanza 29606 dell’11 dicembre 2017

Difese «fotocopia»

Se la difesa adottata da più parti è identica e identici sono gli atti, il giudice può liquidare un solo compenso. Infatti, la posizione processuale seguita dal legale è unica e non rileva il fatto che abbia presentato distinti atti difensivi o che le parti abbiano nominato anche un altro difensore. Altrimenti, alla parte soccombente (e condannata a pagare le spese) si accollerebbero somme non corrispondenti all’attività realmente svolta. Cassazione, ordinanze 23729 del 10 ottobre 2017 e 18157 del 21 luglio 2017

Contrasti giurisprudenziali

Il compenso liquidato dal giudice all’avvocato può variare in base alla complessità del caso. Per determinarlo si tiene infatti conto di caratteristiche, urgenza, natura dell’attività, valore della causa, condizioni soggettive del cliente, corrispondenza intercorsa, risultati ottenuti, nonché la mole dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Tar Brescia, ordinanza 261 del 18 febbraio 2016

Aumenti e riduzioni

Nel quantificare il compenso, il giudice, partendo dal valore medio previsto per le varie fasi processuali (studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale) può aumentarlo fino all’80% e ridurlo fino al 50 per cento. Più ampio, invece, il margine di manovra per la fase istruttoria, in relazione alla quale potrà stabilire compensi più pesanti del 100% o riduzioni più nette, fino al 70 per cento.
Cassazione, sentenza 27263 del 16 novembre 2017

Incarichi collegiali

Il giudice, nel quantificare il compenso spettante a più professionisti incaricati di difendere un’unica posizione giuridica, può stabilire il pagamento di un’unica somma, che può essere decurtata per la liquidazione a favore di ciascun codifensore. Il giudice ha comunque la facoltà discrezionale, fermo l’obbligo di congrua motivazione, di aumentare l’importo del compenso fino al doppio.
Cassazione, ordinanza 24047 del 12 ottobre 2017

Oltre i massimi

Se il giudice - considerati il pregio dell’attività legale prestata, i risultati ottenuti, il numero e la complessità delle questioni trattate o la particolare fondatezza delle difese della parte vittoriosa - deroga ai massimi tariffari, aumentando fino all’80% i valori medi indicati nel decreto ministeriale 55/2014, deve motivare espressamente le ragioni per le quali ha superato il tetto massimo previsto.
Cassazione, ordinanza 4753 del 23 febbraio 2017

Bonus per abilità legale

Se l’avvocato ottiene la «soccombenza qualificata» della controparte, ossia vince la causa facendo emergere - solo grazie al proprio apporto argomentativo e senza ricorrere a prove particolari - la manifesta fondatezza della sua difesa e l’infondatezza degli assunti dell’avversario, può sperare in un aumento del compenso fino a un terzo di quello altrimenti liquidabile.
Tribunale di Verona, sentenza del 23 maggio 2014

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