Avvocati, ammessa la via monitoria per il pagamento dei compensi con parcella e parere di congruità del COA anche in assenza di accordo
Il COA Roma aveva sostenuto da tempo la tesi dell'ammissibilità del ricorso monitorio, corredato dalla prova dell'attività svolta e dal parere di congruità del compente COA, in alternativa alla via lunga ed onerosa del giudizio ordinario o di quello sommario di cognizione.
Con la recentissima sentenza n.19427/21 emessa in data 08.07.2021 le Sezioni Unite della Cassazione, nell'ambito del controllo nomofilattico, hanno affermato importanti principi di diritto, per superare un contrasto interpretativo, in merito alla possibilità per l'avvocato di agire in via monitoria per il pagamento dei compensi professionali, anche in assenza di accordo scritto sul compenso.
Ed infatti, dopo l'abolizione delle tariffe professionali e l'introduzione dei parametri per la liquidazione del compenso spettante al professionista, sono andati affermandosi opposti orientamenti giurisprudenziali in merito alle richieste ingiuntive per i compensi professionali degli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale civile, negata dal Tribunale di Roma (per il quale il credito del professionista può ritenersi liquido solo se corredato da documento comprovante l'accordo scritto sul compenso) e ammessa, invece, secondo un opposto e maggiormente condiviso indirizzo, dai Tribunali di Torino, Napoli e Palermo.
Il COA Roma, forte anche del parere di insigni giuristi, aveva sostenuto da tempo la tesi dell'ammissibilità del ricorso monitorio, corredato dalla prova dell'attività svolta e dal parere di congruità del compente COA, in alternativa alla via lunga ed onerosa del giudizio ordinario o di quello sommario di cognizione. Con nota 18.11.2019 richiedeva, quindi, al Procuratore Generale presso la Cassazione di intervenire, affinchè ex art. 363 c.p.c., la Suprema Corte potesse esercitare la sua funzione nomofilattica ed unificatrice per assicurare l'uniformità nell'esercizio della giurisdizione e la certezza dell'interpretazione della legge.
Attivatasi in tal senso, nel ricorso presentato nell'interesse della legge, la Procura Generale ha ricostruito il quadro normativo ed argomentato il proprio dissenso rispetto all'indirizzo seguito dal Tribunale di Roma, concludendo per l'ammissibilità del ricorso monitorio "puro", nel caso in cui tra professionista e cliente non sia stata convenuta la misura del compenso ed, in particolare, per la possibilità di una sua liquidazione in virtù della parcella unilateralmente predisposta e corredata dal parere del COA.
Ciò in considerazione del fatto che: a) le tariffe obbligatorie sono state abrogate (art. 9 L.27/2012) ed il compenso spettante al professionista avvocato è, di regola, determinato preventivamente con il cliente, in forma scritta (art. 13 L.247/2012); b) in mancanza di accordo il compenso è determinato in forza dei parametri fissati con decreto ministeriale, potendo il COA rilasciare su richiesta dell'interessato un parere di congruità (art. 13, comma 9 L. 247/2012); c) la L. 27/2012 non ha eliminato la possibilità di avvalersi del parere del COA per ottenere un decreto ingiuntivo; d) con l'abrogazione delle tariffe è stato sostituito solo il criterio per la determinazione dei compensi con quello fondato sui parametri.
Le Sezioni Unite, con una argomentata analisi dell'intera disciplina, hanno accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale e con esso la tesi sostenuta da tempo dal COA Roma, sulla possibilità di recupero dei crediti forensi mediante il procedimento monitorio sulla base delle seguenti conclusive argomentazioni: 1) l'accordo sulla misura del compenso - di regola pattuito all'atto del conferimento dell'incarico - non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, potendo l'avvocato in caso di mancato accordo rivolgersi al COA per il parere di congruità della propria pretesa; 2) ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale e la determinazione anche successiva della misura del compenso a seconda dell'andamento della prestazione, in caso di mancata determinazione consensuale il compenso -come previsto dall'art. 13, comma 6, L. 247/2012 - è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante; 3) tra i nuovi parametri ministeriali - che entrano nella struttura delle norme relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti e le completano fornendo al giudice un criterio integrativo della remunerazione professionale - e le abrogate tariffe corre "una forte analogia se non una sostanziale omogeneità"; 4) come per le tariffe, anche i decreti ministeriali, nella formulazione dei parametri, devono rispettare criteri che tengono conto dell'onore e del decoro della professione, della caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonché di tutti gli altri elementi indicati dall'art. 4 D.M. 10.03.2014 n.55; 5) i parametri, non diversamente dalle tariffe (abrogate) operano come fonte sussidiaria e suppletiva alle quali è dato ricorrere nella liquidazione giudiziale dei compensi in mancanza di accordo o in caso di lite tra le parti del rapporto; 6) l'abrogazione delle tariffe e delle disposizioni che rinviano ad esse (art. 9, comma 5 L. 27/2012) non ha privato i COA del compito di dare il parere - peraltro vincolante per il giudice in sede di emissione dell'ingiunzione - sulla liquidazione degli onorari di avvocato e non ha abrogato, né espressamente, né tacitamente per incompatibilità, gli artt. 633 comma 1 n. 2 e 636 c.p.c. che si limitano a richiamare la parcella dell'avvocato sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Superando dubbi e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali sull'estensione degli effetti dell'abrogazione delle tariffe professionali, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'effetto abrogativo deve ritenersi limitato solo alla parte in cui la norma rinvia alla fonte di rango inferiore ormai soppressa, lasciando per il resto inalterata la relativa struttura; la tesi seguita dal Tribunale di Roma, secondo la quale, lo smantellamento del sistema tariffario ha comportato l'abrogazione tout court delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è, infatti, sorretta - come precisano le Sezioni Unite - da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici.
La previsione del potere-dovere del COA di rilasciare il parere di congruità sulla pretesa dell'avvocato, in relazione all'opera prestata (art. 13 comma 9 L. 247/2012) ricompone le norme di cui agli artt. 633, comma 1 n. 2 e 636 c.p.c. nei suoi elementi essenziali e ricostruisce il procedimento monitorio puro nei termini di equipollenza prova scritta - parcella (quale dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, essendo l'iscrizione all'albo una garanzia della sua personalità), ferma restando la necessità del parere, quale atto amministrativo che implica una valutazione di congruità del quantum attraverso un motivato giudizio critico, surrogabile solo da tariffe fisse – c.d. obbligatorie - dell'art. 636 comma 1 c.p.c. (ovvero quelle per le quali il compenso è determinato in modo fisso o sia stato richiesto nella misura minima).
Nell'accogliere pertanto la richiesta del Procuratore Generale presso la Cassazione, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- "in tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla L. 27 marzo 2012 n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit. l'abrogazione dell'art. 636 cod. proc. civ. -anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n.27/2012 l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento di ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di alla L. 31 dicembre 2021 n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi".
In applicazione di questi principi di diritto pronunciati nell'interesse della legge, a chiarimento nomofilattico del perimento abrogativo del sistema tariffario, della attuale vigenza delle citate norme del codice di rito e del potere di opinamento dei COA, le Sezioni Unite consentono agli avvocati di percorrere la via del ricorso monitorio puro per la richiesta dei loro compensi professionali, liquidabili, anche in assenza di accordo cliente-avvocato sulla misura del compenso, in virtù della parcella unilateralmente predisposta dal professionista e corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine.
Accoglie, con soddisfazione, l'affermazione di questi importanti principi che ristabiliscono altresì il valore probatorio della parcella e la necessarietà del parere di congruità del COA, anche l'Illustre Presidente ANAI, Avv. Isabella Maria Stoppani, che riferisce come "la decisione, oltre a ribadire una delle funzioni assegnate ai COA, il cui opinamento deve essere fornito a seguito di un procedimento svolto nel rispetto del principio della partecipazione al procedimento dell'assistito, di cui alla L.241/90, alleggerisce il carico di contenziosi dinanzi l'A.G"
*a cura di Avv. Francesca Perego Mosetti – Partner 24ORE Avvocati e Avv. Isabella Maria Stoppani Presidente Nazionale ANAI
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