Le Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus
di Luca Pellegatta*
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre scorso, hanno finalmente risolto l'annoso contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza circa la sorte delle fideiussioni omnibus.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con il quale Banca d'Italia – in funzione di Autorità garante delle concorrenza tra istituti creditizi – ha censurato i rischi di un'applicazione in modo uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione contenenti previsioni – in particolare, gli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003– che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto" con l'art. 2, comma II, lettera a), della Legge n. 287/1990 che vieta intese restrittive della concorrenza.
Le clausole contrattuali contenute nel modello predisposto dall'ABI, alle quali fa riferimento Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, sono le seguenti:
- "il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2);
- "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6);
- "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
Nonostante il provvedimento della Banca d'Italia, molti istituti di credito hanno però continuato negli anni a far firmare ai propri clienti fideiussioni omnibus che riproducevano esattamente le clausole incriminate.
Da qui è sorto un forte contrasto giurisprudenziale sulla validità o meno delle garanzie bancarie che contenevano tali clausole.
Un primo orientamento considerava tali fideiussioni del tutto valide riconoscendo al fideiussore solo ed esclusivamente una tutela risarcitoria; secondo un diverso orientamento, invece, le fideiussioni erano totalmente nulle in quanto ritenute in contrasto con l'art. 2, comma II, lettera a), della Legge n. 287/90.
Per un terzo orientamento – ritenuto prevalente – non si poteva parlare di nullità totale della fideiussione ma solo di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma I, c.c., con conseguente eliminazione delle sole clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale.
A dirimere il dibattito sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre scorso, aderendo all'orientamento prevalente, hanno affermato che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
La sentenza avrà sicuramente un forte impatto sull'enorme mole di contenziosi attualmente pendenti e su quelli che verranno instaurati in futuro.
I garanti che hanno firmato negli anni passati fideiussioni omnibus contenenti gli articoli 2, 6 e 8 incriminati, se convenuti dall'istituto di credito per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, potranno, infatti, eccepire la nullità parziale delle fideiussioni e, in particolare, dell'art. 6 – contenente la deroga all'art. 1957 c.c. – e ottenere così, nel caso ricorrano i presupposti, la decadenza della fideiussione per decorso del termine di sei mesi con conseguente liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca.
*a cura dell'Avv. Luca Pellegatta – A&A Studio Legale