Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno risolto un confitto interpretativo, riferentesi a un argomento molto controverso, quello della natura giuridica della vendita stipulata dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal fallito quando era ancora in bonis.
Massima
Fallimento - Legge fallimentare - liquidazione concorsuale - potere purgativo del giudice - sussiste - contratto preliminare di vendita del fallito - subentro del curatore ex art. 72, ult. co., legge fall. - vendita del curatore quale sostituto del fallito - potere purgativo del giudice - non sussiste. (Legge fallimentare, articoli 72, 107 e 108)
Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno risolto un confitto interpretativo, riferentesi a un argomento molto controverso, quello della natura giuridica della vendita stipulata dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal fallito quando era ancora in bonis.
La individuazione della natura giuridica della vendita stipulata dal curatore fallimentare, se cioè trattasi pur sempre di vendita fallimentare, o, invece, di vendita negoziale...
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