Le tabelle di Milano si adeguano sulla separazione del danno morale
Le tabelle, elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, si basano sul consueto meccanismo a punti e sono ancora un riferimento nazionale
Non è un semplice adeguamento numerico a tre anni dall’edizione precedente. E nemmeno un «ritocco grafico», come gli autori hanno definito una delle sue novità principali. L’edizione 2021 delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, resa nota il 10 marzo, segna una differenza evidenziando la valutazione del danno morale da sofferenza. Un modo per superare recenti critiche e adeguarsi all’orientamento attuale della Cassazione, ma con il rischio di creare contrasti sulla quantificazione del danno.
Le tabelle, elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, si basano sul consueto meccanismo a punti e sono ancora un riferimento nazionale, in attesa del varo definitivo del Dpr che istituirà la tabella unica nazionale per le lesioni non lievi prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, rimasto inattuato per oltre 15 anni. Il Dpr sarà specificamente dedicato alla Rc auto e sanitaria, a differenza delle tabelle milanesi che non hanno limitazioni settoriali.
Pur restando un riferimento fermo e forte, il metodo tabellare milanese ha incontrato negli ultimi due anni alcune censure della Cassazione, che ha parzialmente contestato la meccanica di costruzione del valore del punto variabile, in particolare sul danno da sofferenza morale. Questa andrebbe sempre adeguatamente e separatamente verificata, mentre nelle tabelle dal 2008 in poi pareva esser riconosciuta di default e liquidata in automatico con un aumento percentuale della componente di danno biologico: il punto si aumentava di una quota espressamente indicata (progressiva sino al 50%) dando luogo al punto variabile di danno non patrimoniale, unitariamente e complessivamente quantificato. In assenza di chiare indicazioni di metodo, quel valore incrementale veniva assunto sistematicamente a base di calcolo del risarcimento, senza verificare se fosse giustificato. Ad esempio, un danno del 20% si quantificava sempre sul valore aumentato del punto di danno non patrimoniale (4397,07 euro) invece del punto base “biologico (3233,14 euro).
Le tabelle 2021 si adeguano, ma senza rinnegare la bontà del loro metodo nè variare, sostanzialmente, i valori monetari o l’andamento della curva delle liquidazioni: a detta dell’Osservatorio, pure l’edizione 2018 forniva, senza nominarli, tutti i parametri utili per valutare singolarmente le diverse poste di danno. La prassi di adottare una scorciatoia per applicare sempre il valore aggregato era una distorsione.
Così le tabelle 2021 esplicitano per comodità gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, richiamando alla valutazione separata. L’Osservatorio lo definisce un «ritocco grafico», ma può incidere più di quanto sembri, nelle transazioni stragiudiziali e in tribunale. Ciò che sfuggiva all’indagine probatoria e veniva di fatto liquidato in automatico andrà precisato e dimostrato, benché presuntivamente.
Di qui un nuovo quesito al medico legale: oltre ad accertare la percentuale di danno biologico/dinamico relazionale, va valorizzata (con uno specialista, se del caso) la sofferenza correlata alla menomazione, descrivendola con «aggettivazione in scala crescente di intensità» (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) che consenta al giudice un miglior apprezzamento finale equitativo.
Alla luce di tali accertamenti, si potrà decidere se riconoscere il danno morale e, se sì, se liquidarlo quanto l’incremento indicato in tabella o in misura minore o maggiore. La nuova nomenclatura tabellare riferisce tale incremento al «danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in % su danno biologico». Quindi, ove il danno morale fosse inferiore o superiore alla media, il giudice potrebbe applicare quell’aumento in modo parziale o, se del caso, aumentarlo ancora, secondo il suo prudente apprezzamento. Una formula tanto aperta rischia però di complicare molto le transazioni, con severi disaccordi proprio sulla sofferenza, che è la posta di danno più difficilmente verificabile in concreto, in quanto legata sostanzialmente al racconto del danneggiato.