Famiglia

Le vacanze del minore col padre separato devono coincidere con la possibilità di condividere tale periodo

Gli ingenti guadagni e la disoccupazione della madre giustificano un contributo imponente che decorre dalla domanda

di Paola Rossi

No a lunghe vacanze estive presso il padre che non può stare insieme al figlio.
Sì al contributo di cinquemila euro per il figlio minore da parte del padre con un reddito di circa 100mila euro annui. La cifra si attaglia giustamente al mantenimento del tenore di vita goduto dal figlio quando la coppia genitoriale conviveva. Ed è corretto che l'erogazione della cifra stabilita comporti anche il versamento del medesimo mantenimento relativamente al periodo pregresso, cioè dalla data della proposizione della domanda fino a quella della decisione giudiziale assunta. Nel caso concreto, affrontato dalla sentenza n. 15878/2023 della Cassazione civile, la situazione di affido condiviso non consente di ritenere irrilevante lo stato di disoccupazione della madre e la circostanza che lei si occupi del figlio per il 70% del tempo.

Diritto di visita e vacanze estive
È poi ugualmente legittimo che il giudice abbia negato un mese e mezzo di permanenza del figlio presso il padre che in ragione dei suoi pressanti e continui impegni lavorativi non risulti in grado di trascorrere tale periodo essendo presente nelle località di vacanza al fianco del figlio. A nulla rileva che i cospicui guadagni del ricorrente gli consentissero di pagare del personale dedicato alla cura del proprio figlio. Infatti, i giudici hanno optato per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, in cui il padre assicuri però la propria presenza nel periodo di vacanze del bambino. L'essere ricco e la possibilità di offrire cure e attività, ma non condivise dal padre, non giustifica una permanenza presso quest'ultimo più ampia del tempo estivo in cui effettivamente il genitore esercita il proprio ruolo educativo e affettivo verso la prole. Neanche l'affido condiviso consente di ignorare tali circostanze di fatto.

Decorrenza del mantenimento
Il ricorrente, infine, si è visto respingere anche il motivo di ricorso con cui lamentava la decorrenza del mantenimento del figlio. Il giudice, infatti, ha deciso che il contributo paterno di 5mila euro dovesse decorrere dal momento della domanda e non dal provvedimento giudiziale che lo ha deciso. Va sottolineato che una decorrenza siffatta costituisce ormai orientamento consolidato della giurisprudenza.

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