Comunitario e Internazionale

Le vendite online dei prodotti chimici: profili regolatori, responsabilità e sanzioni

Nel caso di acquisto di prodotti chimici, occorre richiamare anche la normativa speciale che prevede una tutela rinforzata per gli acquirenti, siano essi consumatori o utenti professionali/industriali, in ragione del fatto che tali prodotti sono potenzialmente in grado di provocare danni o pericoli alla salute o all'ambiente, se non utilizzati correttamente

di Giovanna Landi e Francesca Samartin *

Tutti possono acquistare on-line prodotti chimici e biocidi anche pericolosi (si pensi ad esempio ad insetticidi, disinfettanti, vernici) attraverso piattaforme di e-commerce oppure direttamente nei siti dei rivenditori. Pochi però sanno che ci sono diverse norme che riguardano specificamente le vendite on-line volte a garantire che l'acquirente, sia esso un consumatore o un professionista, possa ricevere tutte le informazioni utili per la tutela della sua salute e per il corretto uso dei prodotti acquistati.

Recentemente, sia il legislatore comunitario (si veda ad esempio la Direttiva 2017/2161 attuata in Italia con il dlgs 26 del 2023) sia quello italiano, hanno dedicato una particolare attenzione all'introduzione di regole applicabili al mercato on line, principalmente a tutela dei consumatori che navigano sul web per acquistare beni o servizi (cfr. al riguardo il Codice del Consumo).

A titolo di esempio, ai sensi della vigente normativa nazionale sul commercio elettronico (i.e. d.lgs. 70/2003 e s.m. ed i.), il prestatore di servizi, ovvero colui che intende vendere un prodotto online, è tenuto a fornire precise informazioni: il prezzo del bene, con l'eventuale imposta e i costi di consegna, i dati di contatto (indirizzo, e-mail, numero di telefono), la denominazione sociale e il domicilio del venditore; e tutte le informazioni sulle modalità di conclusione e risoluzione contrattuale, cioè tutte le attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio per procedere all'acquisto o restituire quanto acquistato. Ciò al fine di evitare frodi o altri comportamenti scorretti che a volte si nascondono dietro l'utilizzo di siti o piattaforme virtuali .

Nel caso di acquisto di prodotti chimici, occorre richiamare anche la normativa speciale che prevede una tutela rinforzata per gli acquirenti, siano essi consumatori o utenti professionali/industriali, in ragione del fatto che tali prodotti sono potenzialmente in grado di provocare danni o pericoli alla salute o all'ambiente, se non utilizzati correttamente.

Già nel dicembre 2021, l'Agenzia Europea per i prodotti chimici (ECHA) aveva pubblicato un rapporto sullo stato di applicazione delle regole europee in materia di sicurezza dei prodotti chimici nel caso di vendite on-line, ove appariva evidente che i livelli di non conformità di tali prodotti (soprattutto in termini di mancata informazione per gli acquirenti) sono molto più elevati rispetto al mercato fisico, e ciò indipendentemente dal fatto che la piattaforma di vendita si trovi all'interno o all'esterno dell'Unione Europea (Rapporto: Forum REF-8 project report on enforcement of CLP, REACH and BPR duties related to substances, mixtures and articles sold online )

Le regole europee sulla sicurezza dei prodotti chimici e biocidi (contenute prevalentemente nei Regolamenti REACH, CLP e Prodotti Biocidi – rispettivamente Regolamenti n. 1907/2006, 1272/2008 e 528/2012) mirano a far sì che anche nel caso di vendite online gli acquirenti abbiano a disposizione tutti i dati contenuti nelle etichette e nella documentazione a corredo, incluse le classi o categorie di pericolo degli stessi, per poter preventivamente valutare gli eventuali livelli di rischio connessi all'uso del prodotto, le indicazioni per un utilizzo sicuro e le informazioni sulle loro caratteristiche e funzionalità.

E' opportuno ricordare che tali norme contengono previsioni dettagliate anche in merito ai messaggi pubblicitari con cui i prodotti assoggettati a tale regime possono essere immessi sul mercato; ad esempio, il Regolamento sui Prodotti Biocidi prevede che debbano essere inserite specifiche frasi come, ad esempio, "Usare i biocidi con cautela" o "prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto"; inoltre, lo stesso Regolamento vieta espressamente espressioni, come "biocida a basso rischio" "non tossico" "innocuo" o frasi analoghe, che possano indurre il consumatore a sottovalutare i rischi legati all'uso non corretto del biocida.

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza europea ritenendo non conformi le affermazioni che possono erroneamente indurre il consumatore a ritenere il biocida naturale, innocuo o rispettoso dell'ambiente (Tribunale I grado UE, sez. IX, sentenza n. 86/2020).

Un caso più difficile da gestire è rappresentato dall'obbligo di rispettare determinate restrizioni alla vendita imposte dal Regolamento REACH per alcune sostanze o miscele chimiche considerate di particolare pericolosità (cd. regime delle restrizioni di cui al Titolo VIII e all'Allegato XVII del suddetto Regolamento). Alcune restrizioni, infatti, prevedono il divieto di vendita di tali beni ai consumatori, consentendo invece l'acquisto solo ad utenti professionali/industriali in grado di gestire al meglio eventuali pericoli legati all'utilizzo (ad esempio perché esperti nell'utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale oppure perché adeguatamente formati all'attività in cui il bene è utilizzato).

Il controllo sulla qualifica di soggetto acquirente (i.e. se consumatore o professionista), se già risulta difficile nell'ambito delle vendite fisiche, è molto complesso da effettuare nel caso di vendite on line.

E' opportuno ricordare però che gli enti pubblici competenti ad eseguire controlli e ispezioni in materia di Regolamenti REACH, CLP e Prodotti Biocidi, ossia, principalmente, le Agenzie sanitarie locali, effettuano un costante monitoraggio del mercato on line dei prodotti chimici e comminano sanzioni ai sensi di legge nel caso in cui siano accertate violazioni delle regole previste da tali norme.

Le sanzioni nella maggior parte dei casi sono di carattere amministrativo e consistono nel pagamento di somme di denaro da parte delle società che hanno violato le norme speciali (nel caso di vendite a consumatori, anche in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice del Consumo). Sono per altro di elevato valore, perché arrivano fino a decine di migliaia di euro.

Tuttavia, vale la pena ricordare che nel caso di violazione del regime restrittivo di cui al Regolamento REACH, o di uso non conforme di un prodotto biocida (come ad esempio un insetticida), la disciplina italiana prevede una sanzione di natura penale, consistente nell'arresto e nell'ammenda.

Le conseguenze per la violazione delle norme in caso di vendite on line possono essere quindi molto pesanti per le imprese e comportare importati responsabilità per i loro amministratori.

*a cura dell'Avv. Giovanna Landi – Dott.ssa Francesca Samartin – Studio Legale Landilex

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