Civile

Leasing, sciolti dubbi sui vecchi contratti

Con la sentenza 2061/2021 la Cassazione ha chiarito i principi del procedimento analogico

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di Giulio Andreani, Ilaria Zingali

Con la sentenza 2061 del 28 gennaio 2021 la Cassazione a sezioni Unite ha chiarito il contrasto relativo all’applicabilità dell’articolo 1526 del Codice civile ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124 del 2017 (29 agosto 2017).

L’approdo delle sezioni Unite segna inoltre un’importante presa di posizione sui principi che reggono il procedimento di interpretazione analogica di una norma sopravvenuta rispetto alla fattispecie concreta che è chiamata a disciplinare, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento.

Punto di partenza è la nota distinzione tra leasing di godimento, la cui finalità è marginale e accessoria rispetto al trasferimento del bene alla scadenza, e leasing traslativo, finalizzato invece al trasferimento del bene.

Tale distinguo, che prima della legge 124/2017 tipizzava la fattispecie del leasing, conduceva all’applicazione di discipline ad hoc in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, richiamando a seconda dei casi l’articolo 1458 o l’articolo 1526 del Codice civile.

In particolare, la risoluzione del leasing di godimento non si estendeva alle prestazioni già eseguite, ex articolo 1458, comma 1, Codice civile, e pertanto il concedente manteneva le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per inadempimento, mentre nel caso di leasing traslativo, applicandosi l’articolo 1526 Codice civile, il concedente era tenuto alla restituzione delle rate riscosse, pur avendo il diritto a ricevere un equo compenso, oltre al risarcimento del danno.

La legge 124/17, - preceduta da taluni interventi legislativi, tra cui l’introduzione dell’articolo 72 quater legge fallimentare- fornendo una figura unitaria del contratto di leasing ha delineato una disciplina unica anche in tema di risoluzione, superando l’originaria distinzione e, con l’articolo 138, statuisce il diritto del concedente alla restituzione del bene in cambio della corresponsione all’utilizzatore del ricavato della vendita ai valori di mercato, al netto dei canoni scaduti e non pagati oltre ai canoni a scadere, al prezzo previsto per il diritto di opzione e alle eventuali spese sostenute gravanti sul bene.

Per quanto sia pacifica l’applicazione della legge 124/17 ai contratti di leasing risolti successivamente alla sua entrata in vigore, altrettanto non poteva dirsi, fino alla pronuncia delle sezioni Unite, per i leasing risolti precedentemente ad essa, sui quali il contrasto giurisprudenziale è sorto in merito all’applicazione analogica delle previsioni della legge 124/17 o dell’articolo 72 quater legge fallimentare in luogo della normativa civilistica sopra citata.

La Cassazione, sancendo l’applicabilità dell’articolo 1526 Codice civile alla risoluzione ante legge 124/17, ha chiarito come il procedimento analogico esiga che la disposizione (analogia legis) o il principio generale dell’ordinamento (analogia iuris) da interpretare analogicamente preesistano al momento in cui si manifesta la fattispecie, non essendo suscettibili di analogia norme all’epoca non esistenti.

Né può essere interpretata analogicamente una norma eccezionale qual è l’articolo 72 quater legge fallimentare.

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