Amministrativo

Legittima l’esclusione dalla gara se all'offerta manca il cronoprogramma previsto dal bando

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di Paola Rossi

Se la lex specialis prevede il cronoprogramma come elemento dell'offerta da presentare, la sua mancata allegazione non può essere colmata attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio. Questa la principale affermazione fatta dal Tar Campania con la sentenza n. 1020/2017, che ha rigettato l'impugnazione di un'impresa contro l'esclusione sancita dalla stazione appaltante costituita da due Comuni per la riqualificazione urbana e ambientale di aree libere comunali.

Il rito applicabile - Nel respingere le ragioni dell'impugnante il Tar ha anche chiarito che non è applicabile in casi del genere il rito processuale cosiddetto «superaccelerato», previsto dai commi 2 bis e 6 bis dell'articolo 120 del Cpa perché si applica solo a ipotesi di esclusione dalla gara per carenza di elementi soggettivi, economico-finanziari o tecnico-professionali, requisiti, questi sì, integrabili dopo la presentazione .
Secondo il Tar all'impugnazione dell'esclusione dalla gara per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica si applica il rito «ordinario» previsto in materia di appalti pubblici dagli articoli 55, 119 e 120 del Cpa. No, quindi, a un'estensione analogica delle nuove disposizioni processuali (introdotte dall'articolo 204, comma 1, lettere b e d del Dlgs 50/2016) al di fuori delle ipotesi espressamente ammesse al rito speciale.

Gli elementi essenziali dell'offerta - Se il cronoprogramma viene previsto - non solo formalmente - quale elemento per la valutazione della serietà dell'offerta la sua mancata allegazione può legittimamente far scattare la sanzione grave dell'esclusione dell'impresa inadempiente.
Il Tar Napoli ha ricordato che il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell'offerta come impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi di lavoro e comprova la serietà dell'offerta contrattuale nel suo complesso, almeno in relazione ai tempi di esecuzione.
Ha aggiunto il Tar che la prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell'interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l'impegno delle imprese concorrenti e la circostanza - come nel caso specifico - che l'impresa ricorrente considerasse inutile o sovrabbondante l'esibizione del documento, non dispensava comunque la medesima dall'obbligo di allegare il cronoprogramma richiesto e, più in generale, di corredare l'offerta tecnica secondo le modalità specificamente previste nella lex specialis al fine di consentire alla commissione di gara di poter compiutamente valutarla.

Tar Campania – Sezione I – Sentenza 20 febbraio 2017 n. 1020

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