Civile

Legittima la notifica della cartella con un cognome diverso rispetto a quello del destinatario

L'errore lamentato dal contribuente poteva integrare solo un'irregolarità formale

di Giampaolo Piagnerelli

La notifica di una cartella effettuata con un cognome differente rispetto a quello dell'effettivo destinatario è un mero errore che non costringe il Fisco a inviare la comunicazione di irregolarità. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 34740/22.

La vicenda all'esame della Suprema corte
Venendo ai fatti la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva bocciato la richiesta del contribuente e la relativa pretesa di nullità dell'atto in quanto la carenza di identità tra l'intestatario della cartella e la persona a cui era stata effettuata la notifica, poteva integrare al più un vizio formale e, quindi, non tale da determinare la nullità dell'atto. Quest'ultimo, infatti, aveva comunque raggiunto il proprio scopo ex articolo 156 del Cpc essendo stato consegnato all'effettivo destinatario, e aveva permesso alla parte di costituirsi e di svolgere le proprie difese.

Le motivazioni dei giudici
Il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l'errore riguardando il destinatario e l'indirizzo di residenza era tale da determinare l'inesistenza della notifica. I Supremi giudici hanno precisato che nella specie era pacifico che la raccomandata contenente la cartella di pagamento fosse stata ricevuta dall'effettivo intestatario della stessa, ancorchè la notifica recasse un nome diverso e un indirizzo scorretto, rispetto a quanto risultante dall'atto notificando. Si legge nella sentenza di legittimità che già i giudici di merito avessero affermato che l'atto era stato ricevuto dalla persona, che è risultata essere l'effettiva destinataria, con la conseguenza che l'errore lamentato potesse integrare una mera irregolarità. Alla stregua di quanto detto non può configurarsi la sanatoria di un atto irregolare solo per la forma.

I Supremi giudici hanno precisato, inoltre, che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973 (accertamento mediante procedure automatizzate) e dall'articolo 54-bis, comma 3, del Dpr 633/1972, non richiede l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, né impone di conseguenza all'amministrazione di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente se non quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o risultati diversi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione o un maggior tributo.

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