Civile

Legittimo il compenso dell'avvocato secondo le tariffe forensi se l'incarico del Comune non lo determina

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di Paola Rossi

Non scatta la nullità dell'impegno di spesa assunto dal Comune nei confronti di un avvocato senza l'attestazione della copertura finanziaria, se l'incarico è deliberato per la partecipazione dell'ente locale a una controversia giudiziaria. La Corte di cassazione con la sentenza n. 13913 depositata ieri ha rigettato il ricorso di un Comune che si opponeva al pagamento di un maggior importo per il compenso professionale derivante da patrocinio. Le spese di giudizio non sono, infatti, determinabili a priori e vanno coperte attraverso l'imputazione al capitolo di bilancio «spese processuali».

La copertura
Non ha avuto quindi rilievo in termini di illegittimità che l'avvocato sia stato incaricato con determina del responsabile dell'ufficio amministrativo comunale il quale rinviava la copertura e la determinazione del compenso all'approvazione del bilancio di previsione e al progetto di parcella da trasmettere a cura del legale unitamente al parere di congruità delll'ordine degli avvocati. Invocato l'articolo 191 del Tuel, a sostegno della tesi dell'invalidità della determina in assenza di corrispondente impegno di spesa, il Comune - dice la Cassazione - avrebbe dovuto dimostrare i punti dolenti dell'iter amministrativo seguito per l'attribuzione dell'incarico senza previa determinazione del compenso e del successivo conseguente stanziamento di risorse per pagare la prestazione professionale.

La forma scritta
Il Comune sosteneva, inoltre, l'invalidità dell'atto di conferimento dell'incarico anche per l'assenza della forma scritta - richiesta ad substantiam per gli atti della Pa - sulla determinazione del compenso da riconoscere al professionista. I giudici di legittimità oltre ad aver rilevato l'indeterminabilità preventiva di quanto dovuto per il patrocinio sul punto della forma scritta sembrano accogliere l'argomento del controricorso secondo il quale la stipula per iscritto della procura alle liti integra la forma prescritta del contratto di patrocinio.

Il compenso
La successiva determinazione da parte dell'ente del compenso, all'atto di approvazione dei capitoli di spesa, non è esplicitamente illustrata dal Comune per giusitificare la congruità del compenso e soprattutto la vincolatività di tale determinazione. Non è stata fornita la dovuta prova documentale di un accordo vincolante sul punto del compenso tra ente locale e avvocato. Non poteva quindi lamentarsi il Comune per la mancata preventiva determinazione del compenso professionale in caso di procura alle liti in quanto non scatta la nullità delle delibere degli enti locali per omissione dell'indicazione della spesa. Sono, infatti, affette da nullità quelle che implicano spese certe e definitive. E non quelle che comportano spese non determinabili. Neanche rileva sulla legittimità della notula presentata dal professionista con visto di congruità dell'ordine che vi sia stata una copertura per un compenso inferiore in base al bilancio successivamente approvato all'incarico. Niente impedisce - anche a fronte dell'utilità derivata dai compiti professionali svolti a vantaggio del Comune - che si tratti di pagamento parziale del compenso non definito con liquidazione successiva nella sua interezza e in rispondenza alle tariffe professionali.

Corte di Cassazione - Sezione I -Ordinanza 22 maggio 2019 n. 13913

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