Legittimo il licenziamento per superamento del comporto anche se il lavoratore dice di aver subito infortuni
Nel caso di specie il prestatore ha rilevato di aver subito un infortunio e di poter interrompere così il comporto. Peccato che tale tesi è stata supportata solo in fase di legittimità
Una volta che i giudici di merito hanno stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente per comporto, il prestatore non può provare a "smontare" in Cassazione (sentenza n. 30409/22) la tesi, accampando di aver subito un infortunio sul lavoro così da interrompere il periodo di malattia.
I fatti. Nella vicenda la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comporto. Il ricorrente – dalla sua - ha eccepito (tardivamente) che aveva reperito la documentazione esistente presso l'Inps e l'Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e malattia. Inoltre dalla stessa documentazione era emersa anche una difformità tra l'imputazione delle assenze nelle buste paga e quelle risultanti presso gli enti previdenziali. Questa documentazione, tuttavia, è stata prodotta dopo il verdetto dei giudici di merito e, quindi, la Cassazione, non potendo entrare nel merito della questione, si è limitata a esaminare l'iter logico seguito dai giudici di appello.
Il verdetto di legittimità. I Supremi giudici, così, hanno chiarito che doveva essere confermata la decisione di merito che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili a infortuni sul lavoro e dunque non computabili a infortuni sul lavoro e non compatibili nel periodo di comporto. Il prestatore in definitiva è stato intempestivo a produrre la documentazione a suo favore solo in una fase successiva a quella di merito.