Civile

Legittimo risparmiare sull’imposta

immagine non disponibile

di Massimo Romeo

Imposta di registro da applicare in base agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. La modifica apportata recentemente dal legislatore dell’articolo 20 del Testo unico del registro (Tur) , seppur non esplicitamente rubricata quale norma interpretativa, è stata introdotta per dirimere i dubbi interpretativi in merito alla sua portata applicativa, resasi necessaria in seguito agli evidenti contrasti giurisprudenziali. Il dettato normativo deve essere applicato allo scopo di individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso, dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare o dagli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte; pertanto «la cessione totalitaria di quote non può essere assimilata a una cessione d’azienda».

Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 1358 depositata il 27 marzo dai giudici della Ctp Milano. La questione finita sul tavolo dei giudici tributari milanesi riguardava l’impugnazione congiunta da parte di alcune società di capitali, con debitori solidali, di un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio provvedeva a riqualificare in modo unitario gli atti stipulati tra le società ricorrenti, registrati a tassa fissa, ritenendo che lo scopo reale fosse una cessione di ramo d’azienda avvenuta tramite la società neocostituita.

Le ricorrenti, fra i motivi d’impugnazione dell’atto impositivo, eccepivano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 del Tur avendo attribuito l’Ufficio una qualificazione giuridica degli atti diversa da quella corretta sul solo presupposto degli effetti economici senza considerare quelli giuridici.

L’Amministrazione finanziaria difendeva la legittimità del proprio operato che traeva fondamento da un Pvc redatto dal nucleo di Polizia tributaria il quale faceva rilevare come le parti, attraverso il ricorso alla cessione indiretta di azienda attuata mediante cessione di quote, avessero fruito di un notevole risparmio fiscale; la successione dei diversi atti compiuti nel tempo aveva evidenziato, secondo il Fisco, un’unica fattispecie a formazione progressiva, produttiva di un unico effetto giuridico finale configurabile come cessione di ramo d’ azienda, da tassare con imposta complementare di registro, in base al prezzo definitivo dichiarato dalle parti del ramo d’azienda ceduto. Il Collegio ambrosiano preliminarmente osserva che già prima del recente intervento normativo chiarificatore la dottrina maggioritaria riteneva dovessero essere presi in considerazione i soli effetti giuridici dell’atto da registrare; questa tesi è da connettere alla libertà che il sistema offre al contribuente di scegliere legittimamente percorsi alternativi, indi anche quello fiscalmente meno oneroso, a prescindere dalla sostanza economica sottostante.

L’Ufficio pertanto è tenuto a rispettare il limite del legittimo risparmio d’imposta, codificato dal comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, «che non può portare a veicolare la tassazione attraverso una forma giuridica diversa da quella utilizzata, se questa risulta legittima, tenendo altresì conto della linearità o meno del comportamento dei contribuenti».

Proprio su quest’ultimo aspetto, i giudici ritengono che i ricorrenti avessero ben spiegato e documentato le vicende che hanno portato ai contratti tra loro stipulati e le ragioni che ostano al loro inquadramento come operazione nel complesso unitaria, trattandosi di atti stipulati in un periodo piuttosto lungo.

Ctp Milano - Sentenza 1358/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©