Lettera con un termine inviata prima del processo, la controparte non deve contestarla nella scadenza assegnata
La sezione I della Cassazione con l'ordinanza 199/2022 ha affrontato una questione nuova
In base al principio di non contestazione, il giudice può porre, a fondamento della decisione, quelle circostanze fattuali che una parte ha dedotto nei propri atti difensivi, entro il termine per la maturazione delle preclusioni, e che l'altra parte costituita, nello stesso termine, non ha specificamente contestato. Deriva da quanto precede, pertanto, che alla lettera di una parte - inviata prima e al di fuori del processo - pur con l'assegnazione di un termine per la replica, non può corrispondere l'onere dell'altra di contestarla nel termine assegnato, al fine di impedire la maturazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 Cpc, presupponendo - invero - tale principio che le circostanze fattuali siano dedotte da una parte all'interno del processo e che la controparte si sia costituita in giudizio. Lo ha stabilito la Sezione I della corte di Cassazione con l'ordinanza 5 gennaio 2022 n. 199.
Un principio nuovo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Sostanzialmente nella stessa ottica della pronunzia in rassegna, peraltro, in altre occasioni si è affermato che:
- l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli articoli 414, nn. 4 e 5, e 416 Cpc, che è tipico delle vicende processuali, Cassazione, ordinanza 1° febbraio 2021, n. 2174, che ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio;
- in tema di insinuazione allo stato passivo, nel valutare il conteggio dei crediti operato dal lavoratore opponente occorre distinguere tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, restando irrilevante, ex articolo 115 Cpc, l'eventuale non contestazione del curatore sull'interpretazione della disciplina legale o contrattuale, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti da accertare nel processo, Cassazione, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15339, che ha cassato il decreto del tribunale, che aveva ammesso il credito in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, in coerenza con i conteggi depositati dall'opponente e non contestati da parte del curatore.
Il principio di non contestazione
Nel senso, ancora, che il principio di non contestazione, richiamato dall'articolo 115 Cpc con espresso riferimento alle sole parti costituite, non può trovare applicazione con riguardo alle parti contumaci, Cassazione, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16800.
Sui limiti della operatività del principio di non contestazione, per la precisazione che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte, per cui nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 Cpc, non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione, Cassazione, sentenza 9 settembre 2021, n. 29445.
Per la precisazione che il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la legitimatio ad causam, che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio, Cassazione ordinanza, 17 maggio 2018, n. 12122.
I precedenti i sul tema
Sempre in argomento si è precisato, altresì:
- in materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex articolo 6 della legge n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza, Cassazione, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20556;
- la operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, Cassazione, sentenza 29 settembre 2020, n. 20525;
- la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'articolo 183 Cpc, risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31402;
- nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica, Cassazione, sentenza 6 agosto 2019, n. 20998;
- il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione, Cassazione, sentenza 13 marzo 2019, n. 7127;
- il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare, Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31619, in Riv. giurisprudenza tributaria, 2019, p. 334, con nota di Bodrito A., Ingenti compensi non integrano l'autonoma organizzazione IRAP;
- la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio, Cassazione, sentenza 4 aprile 2017, n. 8708.