Lezione di sci, per l'infortunio rispondono sia l'istruttore che il gestore dell'impianto
L'incidente occorso al minore di età in occasione di una lezione di sci per principianti è riconducibile alla responsabilità contrattuale sia della scuola di sci e del maestro, sia del gestore dell'impianto, se costoro non dimostrano in giudizio, in virtù del regime probatorio di cui all'articolo 1218 del codice civile, di aver adempiuto tutte le obbligazioni assunte, comprese quelle accessorie di protezione e vigilanza, ovvero di non aver potuto eseguire la prestazione dovuta per una causa ad essi non imputabile. Lo ha affermato il Tribunale di Trento nella sentenza 690/2014.
La vicenda - La sfortunata protagonista della vicenda è una bambina di cinque anni che, durante un corso di sci per principianti organizzato sulle piste di un impianto sciistico di Madonna di Campiglio, al termine della risalita a monte con lo skilift perdeva l'equilibrio durante lo sgancio dal seggiolino di traino e procedeva così in discesa all'indietro per circa 50 metri andando ad urtare violentemente contro un pilone in acciaio privo dell'impianto di protezione.
I genitori della ragazza, che aveva riportato gravi lesioni in seguito all'incidente, citavano in giudizio sia la scuola ed il mastro di sci, responsabili contrattualmente del sinistro per non aver vigilato sulla sicurezza e la incolumità della bambina, sia il gestore dell'impianto, responsabile contrattualmente per non aver predisposto tutte le più opportune misure di prevenzione e sicurezza sulla pista da sci previste dalla legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
Il tribunale riconoscendo la natura contrattuale dei rapporti instaurati tra le parti ha affermato la responsabilità in solido di maestro, scuola e gestore i quali non hanno assolto l'onere probatorio su di loro incombente.
La responsabilità della scuola e del maestro - In primo luogo, il tribunale analizza la posizione della scuola e del maestro di sci. Ebbene, il giudice afferma che «l'affidamento di un minore a una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni comporta l'instaurazione di un vincolo negoziale per effetto del quale la scuola si assume, fra l'altro, anche l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo in tutto il tempo in cui questi fruisce delle prestazioni concordate, e dall'altro che tra insegnante e allievo s'instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale anche il primo viene a essere gravato di uno specifico obbligo di protezione, sicché è tenuto a evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona». Ciò posto, la scuola ed il maestro avrebbero potuto dimostrare di aver istruito adeguatamente la minore o di aver adottato le opportune misure organizzative per evitare situazioni di pericolo. L'assenza di tali prove conduce all'affermazione di una condotta negligente e imprudente da parte di tali soggetti.
La lezione collettiva non implica una minore sicurezza
L'aspetto su cui invece si è concentrata la difesa dei convenuti è stato il minor costo della lezione collettiva cui partecipava la bambina rispetto ad una lezione individuale, a cui inevitabilmente corrisponde un minor livello di protezione per i partecipanti. Per il giudice, tuttavia, la diversità tra i due corsi può incidere sulla qualità dell'insegnamento o sulla durata e può comportare maggiori difficoltà per gli istruttori, ma assolutamente «non deve ripercuotersi sulle condizioni di sicurezza dell'addestramento, venendo sotto questo profilo in rilievo l'integrità fisica degli allievi, dunque un bene primario che l'insegnante e la scuola devono sempre e in ogni caso salvaguardare allo stesso modo, di talché sono comunque tenuti ad adottare le più opportune misure organizzative in rapporto al numero degli iscritti al corso e, quindi, a svolgere ogni lezione con modalità tali da consentire un'efficace vigilanza su ogni singolo allievo e un tempestivo intervento in caso di particolari emergenze».
La responsabilità del gestore dell'impianto - I n secondo luogo, il tribunale analizza la posizione del gestore dell'impianto. Ebbene, il giudice afferma che «con l'acquisto del biglietto per l'utilizzo di un impianto di risalita si perfeziona tra lo sciatore e il gestore dell'impianto un rapporto di natura contrattuale, visto che, a fronte del conseguimento del pattuito corrispettivo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione del cliente la pista di risalita, l'energia di trazione e l'ausilio per l'aggancio». Ciò posto, nel caso di specie, le regole generali di prudenza e diligenza, prima ancora dell'articolo 3 della legge n. 363/2003, avrebbero dovuto imporre al gestore dell'impianto di rivestire il palo di acciaio contro cui si è schiantata la bambina. Ciò avrebbe perlomeno ridotto l'entità delle lesioni.
Tribunale di Trento - Sezione civile - Sentenza 13 giugno 2014 n. 690