Responsabilità

Liberi professionisti coperti a proprie spese

Intesa tra i ministeri sul regolamento attuativo della legge del 2017 sulle polizze per i sanitari

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di Maurizio Hazan

Lo schema di decreto attuativo sulla assicurazione della responsabilità sanitaria tocca temi nevralgici, colmando alcuni vuoti lasciati dalla legge 24/2017. Eccone alcuni.

Al di là degli obblighi di copertura della responsabilità verso i prestatori d’opera (Rco), la bozza pare confermare che l’oggetto delle garanzie a carico delle strutture è circoscritto a responsabilità connesse ad attività di cura, senza estendersi a rischi diversi. Per chi svolge professioni sanitarie risolve un dubbio sul perimetro soggettivo dell’obbligo: fermo restando che tutti dovranno assicurarsi in proprio, e a proprie spese, per il rischio di rivalsa/regresso (in caso di colpa grave), l’articolo 3, comma 1 chiarisce che la copertura di quelli che lavorano per conto della struttura (dipendenti o collaboratori autonomi) è a carico di quest’ultima, con idonee polizze o autoritenzione. Ma i liberi professionisti che abbiano rapporti contrattuali con propri pazienti dovranno invece assicurarsi in proprio, anche se svolgono l’attività “appoggiandosi” a una struttura. In caso di responsabilità solidale, la copertura va comunque prestata per l’intero (salvo surroga).

All’assicuratore è sostanzialmente vietato recedere in corso di rapporto. I massimali minimi sono suddivisi per classi di rischio e distinguendo tra strutture e liberi professionisti. Di forte impatto è la disciplina dell’azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione, prevista dall’articolo 12 della legge Gelli. Si delimita la delicata materia delle eccezioni che, fondate sul contratto, l’assicuratore potrà opporre. Esse sono tassativamente indicate dall’articolo 7 della bozza di regolamento: mancato pagamento del premio e – per le sole polizze delle strutture - eventuali franchigie e le Sir (soglie di rischio che una struttura decide di tener su di sé, trasferendo la sola eccedenza sull’assicuratore). Fondamentali le disposizioni sulle tante strutture che scelgono di non assicurarsi. Il principio di fondo è chiaro: la scelta di non assicurarsi va ben meditata, resa oggetto di formale e motivata delibera e, soprattutto, sostenuta da un’attività di governo del rischio clinico che dia ampie garanzie della capacità della struttura di prevenire, controllare e gestire al meglio i fattori di rischio nonché di saper adeguatamente valutare le riserve da appostare per farvi fronte, anche costituendo fondi congruamente alimentati: uno per i rischi futuri o non ancora denunciati e l’altro per la riserva dei sinistri già aperti.

Perciò le strutture devono dotarsi di un’organizzazione con qualificate competenze in grado di orientare al meglio governo e copertura del rischio. Ciò serve anche quando si sceglie di assicurarsi: le attività di gestione del rischio sono, assieme al numero di sinistri dell’annualità precedente, un indice attorno al quale andrà costruito un meccanismo di variazione in aumento o diminuzione del premio di rinnovo (ispirato, con sensibili differenze, al bonus malus Rc auto).

Dall’ultima versione dello schema di regolamento è stata espunta la norma che subordinava l’operatività delle coperture assicurative all’assolvimento (su base triennale) del 70% degli obblighi formativi dei professionisti. Una norma aspramente discussa, che però esprimeva un principio di fondo, condivisibile al di là della sua difficile applicazione, perché legato alla funzione educativa della leva assicurativa: prima che a coprire responsabilità, essa mira a indurre gli assicurati a comportamenti virtuosi, in grado di ridurre i fattori di rischio.

Il bizzarro modo di procedere del legislatore ha però riservato un piccolo colpo di scena; forse prendendo atto della sparizione della norma dall’ultima bozza del regolamento, l’ha riesumata, nella legge di conversione del Dl 152/2021: l’articolo 38-bis, già in vigore, prevede proprio che l’efficacia delle coperture assicurative previste dalla legge Gelli sia condizionata all’assolvimento degli obblighi formativi. Peccato che, senza il regolamento, tale disposizione rimanga del tutto priva di effetti. Ma, soprattutto, rispetto alla versione precedente, ci sono limiti di fattura talmente evidenti da impedirne probabilmente qualsiasi effettiva applicazione.

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