Danno da “vita malformata”, il luogo di nascita radica la competenza
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25153 depositata oggi, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza della società tedesca Grünenthal GmbH
La competenza territoriale per chiedere alla società farmaceutica estera il risarcimento del danno da “vita malformata” si determina rispetto al luogo di nascita di ciascun richiedente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25153 depositata oggi, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società tedesca Grünenthal GmbH, con sede ad Aachen, in Germania.
Il Tribunale di Milano, infatti, aveva dichiarato la propria competenza territoriale, in relazione alla domanda risarcitoria proposta da 5 persone che asserivano di aver riportato danni a seguito dell’assunzione – da parte delle rispettive madri, mentre erano stato di gravidanza (tra il 1958 e il 1964) – di un non meglio precisato farmaco contenente il principio attivo talidomide, asseritamente sintetizzato da Grünenthal GmbH e convenivano in giudizio la Grünenthal Italia S.r.l., quale pretesa “sede italiana” di essa Grünenthal GmbH.
Secondo i ricorrenti, invece, il luogo in cui si è verificato il danno non può che coincidere con quello di nascita di ciascuno di essi, così come indicato nell’atto di citazione.
Una lettura confermata dalla Terza sezione civile che ricorda come con l’avvento del Regolamento CE n. 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che “non si limita ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all’interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa”, sicché, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”, essa va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” (art. 7).
Di conseguenza, prosegue la decisione, il regolamento va accolto, individuando i Tribunali competenti in quelli “nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori”, come indicati nella citazione (ovvero: Sondrio, Torino, Genova, e Udine). E questo perché il luogo in cui si è “concretizzato il danno” a loro carico non può che essere quello della loro nascita, l’evento cioè che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria, concernendo essa un danno da “vita malformata”.
Inoltre, chiarisce la Corte, trattandosi di “competenza inderogabile”, è del tutto irrilevante che i soggetti asseritamente danneggiati abbiano agito congiuntamente, in quanto il “cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali”. Saranno dunque i Tribunali di Torino, Genova, Sondrio e Udine a decidere sulle domande di risarcimento.