Civile

Licenziamento collettivo: computo dei lavoratori licenziati

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Rapporto di lavoro - Risoluzione consensuale - Articolo 4 della legge 223/1991 - Computo dei lavoratori determinanti per far scattare la procedura di licenziamento collettivo.
Ai fini del computo dei lavoratori determinanti per far scattare la procedura di licenziamento collettivo vanno incluse anche le risoluzioni consensuali siglate nell'ambito di una attività modificativa del rapporto assunta dal datore di lavoro. Come per esempio quella che segue alla mancata accettazione di un trasferimento obbligatorio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15401

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Applicabilità della disciplina ex art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Presupposto - Licenziamento in senso tecnico - Parificazione ad altro tipo di cessazione del rapporto determinata da scelta del lavoratore - Esclusione.
Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il termine licenziamento va inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parificarsi qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2010, n. 7519

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Per riduzione del personale - Art. 24 legge n. 223 del 1991 - Interpretazione anche alla luce del d.lgs. n. 156 del 1997.
In materia di licenziamenti collettivi, l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 deve essere interpretato - anche alla luce del D.Lgs. n. 151 del 1997 che, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 56 del 1992, ha apportato una serie di modifiche al citato art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti ivi considerato come già sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro. Tali diverse ipotesi, pertanto, restano assoggettate alle procedure di mobilità e ai criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 solo una volta raggiunto il suddetto numero di cinque licenziamenti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 novembre 2001, n. 13714

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere.
Poiché la legge n. 233 del 1991 nel dare attuazione alle direttive comunitarie sui licenziamenti collettivi, ha realizzato una tutela più ampia di quella minima richiesta, prevedendo il requisito numerico di almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni, invece che di dieci (o più, a seconda del periodo di riferimento e delle dimensioni occupazionali dell'impresa), la successiva direttiva n. 92/56 del 26 giugno 1992 (confluita poi nel testo "ricodificato" con la direttiva n. 98/56 del 20 luglio 1998), che ha assimilato ai licenziamenti le cessazioni in forma diversa del contratto di lavoro "verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque", in concreto non influisce – benché il contesto normativo comunitario costituisca parametro vincolante per l'interpretazione della normativa nazionale - sull'integrazione del requisito numerico (pur potendo determinare, nel caso in cui sussistano almeno cinque licenziamenti, l'assoggettamento anche delle ipotesi risolutorie assimilate ai licenziamenti alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2000, n. 14079

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