Licenziamento del dirigente e principio della giustificatezza del recesso
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere dirigente - Licenziamento disciplinare - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Giustificatezza - Sufficienza - Conseguenze.
In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 381
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere licenziamento di dirigente - Giustificatezza del licenziamento - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento.
Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 dicembre 2019, n. 34736
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Del rapporto a tempo indeterminato dirigente d'azienda - Disciplina dei licenziamenti ex l. n. 604 del 1966 e nello st. lav. - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza del recesso - Configurabilità - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione; il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile "marketing").
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 aprile 2019, n. 9665
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Del rapporto a tempo indeterminato - Dirigente d'azienda - Disciplina dei licenziamenti contenuta nella l. n. 604 del 1966 e nello st.lav. - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza della risoluzione - Equiparabilità al giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie.
La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. (Nella specie, la giustificazione del licenziamento è stata ravvisata nell'esistenza di un piano effettivo di razionalizzazione aziendale, senza attribuire rilievo alla verifica circa la sussistenza di una crisi economica tale da rendere necessaria la ristrutturazione ovvero alla redistribuzione ad altro personale delle mansioni già affidate al dirigente licenziato).
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27199
Responsabilità 231 e criteri oggettivi di imputazione nei gruppi di società
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
a cura della Redazione Diritto
Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
a cura della Redazione Diritto