Civile

Licenziamento disciplinare: il valore delle previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Licenziamento - Disciplinare - Condotte rilevanti - Previsioni tipiche dei Ccnl - Nozione legale di giusta causa e di g.m.s. - Prevalenza di quest'ultima.
In tema di licenziamento disciplinare, ed in particolare in tema di rapporto tra le previsioni della contrattazione collettiva e i fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari, vale il principio per il quale la contrattazione collettiva non vincola mai in senso sfavorevole al lavoratore. Pertanto anche quando sussista una corrispondenza tra la condotta del lavoratore e la fattispecie tipizzata dal ccnl come ipotesi legittimante il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere sempre operato un accertamento concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al lavoratore nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e addebito, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia ricond ucibile alla nozione legale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 maggio 2019 n. 13534

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Sanzione più grave di quella prevista dalla contrattazione collettiva - Illegittimità - Fattispecie.
Ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore, nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 aprile 2017 n. 8718

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa licenziamento per giusta causa - Verifica in concreto - Necessità - Astratta corrispondenza del comportamento posto in essere alla condotta tipizzata nel contratto collettivo - Irrilevanza - Fattispecie.
La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, attraverso un'ampia ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base dell'istruttoria giudiziale, aveva evidenziato la sussistenza, nella diretta e personale condotta del lavoratore, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a legittimare il licenziamento per giusta causa senza preavviso).
• Corte di cassazione, sezione Lavor, sentenza 5 aprile 2017 n. 8826

Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi - Tassatività - Esclusione - Valutazione del giudice di merito - Criteri di accertamento - Fattispecie.
L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la rilevanza dirimente oltre che la stessa riconducibilità all'ipotesi di "rissa", prevista come giusta causa di licenziamento dal c.c.n.l. di categoria, del comportamento di un lavoratore che aveva dato una mera "spallata" ad un collega, senza che tale evento avesse avuto ulteriori ripercussioni sulla serenità dell'ambiente di lavoro).
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 febbraio 2016 n. 2830

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