Lavoro

Licenziamento illegittimo: l'indennità di risarcimento deve tenere presente le somme diversamente percepite

Il calcolo deve essere effettuato dalla data di licenziamento a quella della reintegra e comunque non può superare le dodici mensilità

di Giampaolo Piagnerelli

Il risarcimento del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato va commisurato alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e l'effettiva reintegra, dovendo rientrare in tale periodo anche le somme diversamente percepite. E comunque la somma non può superare il tetto delle dodici mensilità. Il computo dell'indennità risarcitoria - precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 20313/22 - deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni perse e di quelle "aliunde" percepite e o percepibili e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa.

L'aliunde perceptum
In particolare le somme aliunde percepite dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno sottratte con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra. Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta pari a tale tetto massimo.

Il principio di diritto
La Cassazione ha dunque sancito il principio di diritto secondo cui "In base all'articolo 18, comma 4, della legge 300/1970, come modificato dall'articolo 1 comma 42, della legge 92/2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo".

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