Rassegne di Giurisprudenza

Limiti alla censurabilità in cassazione degli atti amministrativi

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Atto amministrativo - Motivazione - Adeguatezza - Censurabilità in cassazione – Limiti – Fattispecie relativa violazioni del Codice della Strada - Limitazione del divieto di accesso e sosta nel centro storico alle autocaravan.
L'interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Il giudizio sull'adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria - che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 7 ottobre 2020 n. 21556

Atti amministrativi - Consob - Abuso di informazioni privilegiati e manipolazione del mercato - Convocazione all'audizione ex art. 187-octies, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 58 del 1998 - Adeguatezza - Motivazione - Valutazione del giudice di merito - Limiti alla censurabilità in Cassazione.
In tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, la valutazione circa l'adeguatezza della motivazione dell'atto di convocazione all'audizione ex art. 187-octies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 58 del 1998, è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto che coinvolge un atto amministrativo a carattere non normativo, non può essere sindacato in sede di legittimità, se non sotto i profili del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. o di quello di violazione di legge con riferimento alle disposizioni che regolano l'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso in questione, siccome contenente il riferimento sia alla fonte normativa della disposta audizione, che all'oggetto della convocazione, pur in mancanza di indicazioni sulle ragioni per cui il destinatario fosse stato ritenuto "persona informata dei fatti").
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23532

Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Motivazione - Requisiti di validità - Riferimento anche ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, per un atto di accertamento concernente la vendita di un appezzamento di terreno, il riferimento, oltre che ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, altresì a quelli comunicati dall'Osservatorio prezzi dell'Agenzia del territorio, nonché al valore dichiarato dall'acquirente per l'atto di vendita dello stesso bene a meno di un mese dall'acquisto).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 aprile 2013 n. 9582

Atti amministrativi – A contenuto non normativo - Interpretazione - Motivazione- Adeguatezza - Sindacato del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della Pa, ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (Nella fattispecie la Corte, confermando la sentenza di secondo grado ha ritenuto, con riferimento ad una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una qualifica dirigenziale, corretta ed incensurabile l'interpretazione del giudice d'appello dell'organigramma dell'I.N.P.S. vigente che, innovando rispetto al precedente in ordine alle funzioni dirigenziali, aveva introdotto la figura del "Dirigente responsabile dei processi").
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 luglio 2010 n. 17367

Atti amministrativi - Interpretazione - Circolari ministeriali - Natura di atto amministrativo o negoziale unilaterale - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione della circolare da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione – Limiti - Fattispecie relativa alla circolare del ministero della pubblica istruzione.
La violazione di circolari di provenienza anche ministeriale non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto non idoneamente censurata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione alla circolare ministeriale n.183 del 10.5.1996, in base alla quale aveva quantificato il compenso spettante ad un'insegnante per la partecipazione agli esami di maturità senza riconoscerle il diritto al compenso forfettario per trasferta).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 aprile 2006 n. 8296