Liquidazione del danno: lucro cessante e criterio di valutazione della giusta royalty
Marchio - Diritto di proprietà industriale - Violazione - Danno - Liquidazione - Lucro cessante - Giusta royalty - Criteri.
In base dell'articolo 125 c.p.i., comma 2, il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", avendo riguardo, quindi, anche solo ad elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante può essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza onere, per il titolare della privativa, di dimostrare che con riferimento al diritto di proprietà industriale oggetto della violazione egli avrebbe concluso un contratto di licenza del diritto stesso: in particolare, in assenza di contratti di licenza conclusi dal titolare con riguardo a tale diritto, il giudice, avvalendosi, se del caso, di un consulente tecnico, deve prendere in considerazione la royalty praticata per prodotti, servizi e diritti di proprietà intellettuale che presentino elementi di omogeneità con quelli colpiti dalla denunciata violazione. Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 16 settembre 2021, n. 25070
Beni - Immateriali - Brevetti (e convenzioni internazionali) - Violazione di privativa - In genere privativa - Contraffazione - Danni - Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Nel testo del 2006 - Criterio della "giusta royalty" - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie.
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore dei risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.(Principio affermato con riferimento alla liquidazione del danno da lucro cessante invocato, per la contraffazione subitane, dal titolare di una privativa industriale avente ad oggetto la fabbricazione e commercializzazione di uno specifico dispositivo avvolgitubo sulla sommità dei camion). Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 2 marzo 2021 n. 5666
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi proprietà industriale - Contraffazione - Danni - Retroversione degli utili - Art. 125 c.p.i. - Applicazione - Considerazione dei costi - Necessità.
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 14 maggio 2020 n. 8944
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