Locazioni turistiche e brevi, il Ministero del Turismo proroga i termini per l’ottenimento del CIN al 1° gennaio 2025
Lo rende noto il Ministero con nota pubblicata, il 22 ottobre scorso, sul proprio sito istituzionale
Con il cd. Decreto Anticipi (decreto legge n. 145/2023, convertito con legge n. 191/2023) il legislatore ha introdotto nuovi requisiti ai quali i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere oppure di unità immobiliari destinate alla locazione con finalità turistica oppure breve dovranno uniformarsi per proseguire o avviare, a seconda dei casi, le proprie attività ricettive in favore dei turisti. Ai sensi dell’articolo 13 ter Decreto Anticipi sarà infatti necessario munirsi del cd. CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché, per le sole unità immobiliari destinate a locazione turistica o breve, dotare l’unità immobiliare in questione di determinati dispositivi di sicurezza.
Ai sensi del quindicesimo comma dell’articolo 13 ter del Decreto Anticipi, le nuove norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 2 novembre 2024, che corrisponde al 60esimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale BDSR (Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche) e del portale telematico di assegnazione del CIN, avviso che è stato pubblicato in data 3 settembre 2024.
Tuttavia, preso atto delle criticità denunciate in particolare dalle associazioni di categoria e che riguardano, inter alia, la gestione della piattaforma digitale per il rilascio del CIN nonché l’interscambio tra le esistenti banche dati regionali e quella nazionale, e rilevata la necessità di trattare in modo uniforme tutti gli utenti finali della BDSR nonché agevolare le attività proprie delle piattaforme online di locazione a breve termine, con nota pubblicata in data 22 ottobre il competente Ministero per il Turismo ha disposto una proroga del termine entro il quale tutti gli operatori dovranno munirsi del CIN al 1. gennaio 2025.
Trattasi sicuramente di una decisione con la quale si eviterà di sanzionare chi, incolpevolmente, non sia ancora riuscito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni e che pertanto troverà senz’altro il plauso degli operatori e delle associazioni di categoria.
Come noto, già nel 2019, con il decreto legge n. 34/2019 (Legge di conversione n. 58/2019), il legislatore, al fine di tutelare la trasparenza del mercato, assicurare la sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità, ha disciplinato l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, della sopra citata banca dati per gli immobili destinati al soggiorno dei turisti identificati per il tramite di un Codice Identificato Regionale, il cd. CIR, che veniva rilasciato dalle Regioni previa istanza dei titolari delle strutture ricettive.
In forza della citata normativa, i titolari di strutture ricettive o di immobili destinati a locazione turistica e breve già dovevano quindi munirsi del CIR e chiederne il rilascio alla propria Regione di competenza a condizione che quest’ultima abbia introdotto la banca dati regionale. A tale requisito è stato ora aggiunta la disponibilità del CIN, che non assorbe e sostituisce i CIR che, anzi, sono il presupposto per il rilascio del CIN. Pertanto, le relative disposizioni regionali rimangono valide e dovranno continuare ad essere osservate dagli operatori per esempio per quanto riguarda l’obbligo di esposizione del CIR, se previsto.
L’assegnazione del CIN avviene ad opera del Ministero del Turismo previa presentazione – in via telematica – di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare e della sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti come previsti dalle applicabili disposizioni urbanistiche. Il codice afferisce quindiall’unità immobiliare ed in caso di soggetti titolari di più immobili il CIN dovrà essere richiesto per ciascuna singola unità immobiliare. Inoltre, come detto poc’anzi, il rilascio del CIN presuppone che il titolare disponga già del CIR, salvo quei casi in cui non sia previsto nella Regione o Provincia autonoma dove è ubicato l’immobile.
Per quanto riguarda il termine entro il quale è necessario presentare l’istanza onde evitare eventuali sanzioni è possibile individuare le seguenti fattispecie:
- a)I titolari di una struttura destinata a finalità ricettive che abbiano ad oggi già ottenuto il CIR, in forza della proroga disposta dal Ministero del Turismo avranno tempo fino al 1 gennaio 2025;
- b) chi, invece, otterà il CIR– sulla base delle norme della Regione o Provincia autonoma ove è ubicato le norme – dopo il 2 novembre 2024 (pensiamo, per esempio, a strutture nuove), dovrà richiedere il rilascio del CIN entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIR ma se tale termine dovesse scadere prima del 1 gennaio 2025, l’operatore avrà comunque tempo fino a quest’ultima data;
- c) se la Regione o Provincia autonoma ove è ubicato l’immobile non prevede il rilascio del CIR (tout court o soltanto per la specifica tipologia della struttura), l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dal 1 gennaio 2025.
Il CIN, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che in annunci online. Questo riguarda, in particolare, gli annunci pubblicati sulle cd. OTA (online travel agencies) quali, per esempio, Booking, AirBnB, VRBO ed altre. In conseguenza della sovrapposizione tra CIR e CIN, in quei casi in cui la applicabile normativa regionale preveda l’esposizione al di fuori dell’immobile del CIR, quest’ultimo dovrà essere esposto insieme al CIN di recente introduzione.
Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza di cui gli immobili destinati a locazione turistica e breve dovranno essere muniti, il decreto legge n. 153/2023 prevede la presenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili che dovranno rispettare i requisiti previsti nell’allegato I, punto 4.4. del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021. In caso di esercizio dell’attività di locazione breve e turistica in forma imprenditoriale, gli impianti dell’unità immobiliare dovranno inoltre corrispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Si precisa che quanto precede non trova applicazione alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, per le quali esistono già altre norme in materia di sicurezza che i titolari di tali strutture devono continuare a rispettare.
In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni: lo svolgimento della locazione turistica/breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 Euro mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 Euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. In caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 Euro per violazione accertata.
Tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge n. 145/2023 giova altresì segnalare che in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, il titolare dell’attività è tenuto a presentare, presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune, la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), corredata da tutte le attestazioni ed allegati previsti, pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile.
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*A cura dell’Avv. Gennaro Sposato, Partner Rödl & Partner