Amministrativo

Lombardia, in vigore la delibera regionale sul fotovoltaico nelle aree agricole

La Regione ha previsto una serie di regole allo stato attuale più restrittive rispetto alla normativa statale

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di Domenico Segreti*

In attesa del Decreto del MASE che stabilirà i principi e i criteri per individuare le aree c.d. idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per raggiungere l’obiettivo di 80GW di nuova potenza installata al 2030, la Regione Lombardia è intervenuta sul tema dell’installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole.

E’ infatti in vigore da lunedì 4 marzo la Delibera di Giunta Regionale n. 1949 del 26/2/2024 che fissa le regole per l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle aree agricole della regione.

La Regione Lombardia ha chiarito nelle premesse della delibera che l’intervento si basa sulla necessità di “… individuare una contemperazione di interessi tra la funzione svolta dal suolo agricolo … e le aree idonee all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili”.

A questo fine la Regione ha previsto una serie di regole, allo stato attuale più restrittive rispetto alla normativa statale, e in particolare:

  • nelle aree di Categoria A costituite da aree DOP e IGP (ad eccezione di quelle relative a prodotti caseari e delle carni lavorate) sono realizzabili impianti agrivoltaici avanzati e impianti agrivoltaici;
  • nelle aree di Categoria B1, costituite prevalentemente da r isaie, vigneti, frutteti, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite e castagneti da frutto, sono realizzabili impianti agrivoltaici avanzati e impianti agrivoltaici;
  • nelle aree di Categoria B2 (tutte le aree non ricadenti nella categoria B1) che consistono in terreni prevalentemente seminativi si distingue tra:

- le aree con moderato e basso valore agricolo in cui sono realizzabili anche gli impianti fotovoltaici al suolo;

- le aree con elevato valore agricolo in cui sono realizzabili impianti agrivoltaici avanzati e impianti agrivoltaici.

La delibera precisa che nelle aree di Categoria A e Categoria B1 sono considerati “ tecnicamente difficilmente realizzabili ” gli impianti fotovoltaici al suolo in quanto riducono o annullano la capacità di coltivazione. Questa previsione appare più che altro come un divieto di realizzare impianti se non accompagnati anche dall’agricoltura a tutti i costi.

Va ricordato che gli impianti agrivoltaici sono un sistema che coniuga la produzione di energia elettrica e la continuazione dell’attività agricola sul suolo ove è installato l’impianto. L’integrazione tra le due attività può avere diverse intensità come chiarito nel mese di giugno 2022 dalle Linee Guida in materia di emanate da un gruppo di istituzioni pubbliche coordinato dal MASE. Gli agrivoltaici “avanzati sono quelli che consentono la continuazione dell’attività agricola sul suolo ma hanno anche costi e difficoltà costruttive e operative molto maggiori rispetto ad impianti fotovoltaici “standard”.

La delibera lombarda inoltre ha previsto dei requisiti aggiuntivi, rispetto alla normativa nazionale, sia per gli impianti agrivoltaici che per i soggetti promotori delle iniziative. Tra questi ultimi spicca la necessità di una società a partecipazione congiunta con i produttori di energia nella quale viene conferita un’azienda o un ramo da parte dell’imprenditore agricolo a cui è riservata la gestione imprenditoriale fatto salvo che per il funzionamento dell’impianto.

Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti abilitativi già avviati alla data del 4 marzo 2024 e che abbiano accettato il preventivo di connessione alla rete elettrica. Sono quindi fatti salvi i procedimenti autorizzativi in corso.

Le disposizioni regionali si applicano indistintamente anche alle aree agricole che rientrano nella definizione di aree idonee per legge ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 . In particolare vengono in rilievo le c.d. aree solar-belt che si trovano entro 500 metri da zone industriali o da stabilimenti industriali e quelle entro i 300 metri dalle autostrade. Sotto questo profilo le norme regionali appaiono in contrasto con il principio statale della massima diffusione delle fonti rinnovabili e dell’individuazione delle aree idonee come quelle aree prescelte dallo Stato per il raggiungimento degli obietti nazionali in tema di potenza rinnovabile da installare.

Inoltre, l‘articolo 20 comma 5 del D.Lgs 199/2021 prevede che sia il decreto del MASE in materia di aree idonee a tenere conto, tra le altre, delle esigenze di tutela delle aree agricole, stabilendo in tal modo un principio di uniformità sull’intero territorio nazionale.

Per via della norma regionale molte iniziative subiranno uno stop ed è probabile che saranno i giudici amministrativi a vagliare la compatibilità della norma regionale con i principi statali in tema di energia.

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*A cura di Domenico Segreti, Partner - hi.lex & RaffaelliSegreti Avvocati Associati

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